NewsDepositi Iva: chiarimenti sulla prestazione della garanzia

12 Febbraio 2018

L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione 16 gennaio 2018, n. 5/E, ha definitivamente chiarito che, nel caso in cui il soggetto che estrae i beni coincide con quello che ha effettuato l’immissione in libera pratica con contestuale introduzione degli stessi nel deposito Iva, non deve essere prestata nessuna garanzia “in uscita”.
A partire dal 1° aprile 2017, l’art. 4, settimo comma, d.l. 193 del 2016 (convertito con modificazioni dalla legge 225 del 2016) ha modificato profondamente la disciplina dei depositi Iva, fornendo agli operatori interessanti spunti di pianificazione fiscale e doganale.
In particolare, sotto il profilo oggettivo, le società possono adesso introdurre qualsiasi bene all’interno di un deposito Iva, a prescindere dalla sua provenienza (nazionale, comunitaria o extracomunitaria), con conseguente sospensione dell’imposta fino all’atto di estrazione.
Solo in tale momento, infatti, l’Iva diventa esigibile. L’art. 50 bis, sesto comma, d.l. 331 del 1993 prevede che, a eccezione della merce introdotta in forza di un acquisto intracomunitario, per le altre operazioni agevolate l’imposta è dovuta dal soggetto che procede all’estrazione ed è versata in nome e per conto di tale soggetto dal gestore del deposito.
Per i beni immessi in libera pratica, l’Iva può essere assolta tramite reverse charge, a condizione che l’operatore che procede all’estrazione presti idonea garanzia.
Le società, tuttavia, possono comunque estrarre con inversione contabile se possiedono i requisiti di affidabilità stabiliti dal legislatore, se sono ditte di notoria solvibilità ovvero se possiedono lo status di Aeo (Authorized economic operator).
Con la risoluzione 5 del 2018, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che sono esonerati dall’obbligo di prestare garanzia anche le società che immettono beni in libera pratica con introduzione nel deposito Iva e successivamente provvedono alla loro estrazione. In tale circostanza, infatti, il soggetto che estrae, poiché coincide con quello che ha effettuato l’operazione in dogana e l’introduzione nel deposito Iva, ha già presentato garanzia “in entrata”.
Tale garanzia, inoltre, può non essere prestata da quegli operatori ritenuti affidabili ai sensi della normativa doganale, come, ad esempio, gli Aeo.
Ne consegue, pertanto, che un soggetto Aeo che effettua immissioni in libera pratica con contestuale introduzione della merce nel deposito Iva non dovrà presentare nessuna garanzia, né “in entrata” né “in uscita”, con evidenti riduzioni di costi dell’operazione doganale.
Si pensi, infine, alle società Aeo che non importano direttamente, ma acquistano beni all’interno di un deposito in sospensione d’imposta: anche in tale caso l’acquisto potrà essere effettuato tramite reverse charge senza la prestazione di nessuna garanzia.

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