NewsNuovi chiarimenti sulla non imponibilità Iva per le navi adibite alla navigazione in alto mare

12 Febbraio 2018

L’Agenzia delle entrate ha fornito, con la recentissima risoluzione 6/E del 16 gennaio 2018, alcuni chiarimenti in ordine al regime di non imponibilità per le navi adibite alla navigazione in alto mare.
Nel 2017 l’Agenzia aveva precisato che, ai fini dell’art. 8 bis, d.p.r. 633 del 1972, poteva considerarsi adibita alla navigazione in alto mare soltanto l’imbarcazione che, nell’anno precedente a quello in cui si invoca la non imponibilità, avesse effettuato viaggi oltre le 12 miglia nautiche, in misura superiore al 70 per cento. Tale condizione doveva essere comprovata sulla base di documentazione ufficiale.
Al riguardo, alcune associazioni di categorie hanno sollevato dubbi relativi sia alle modalità di calcolo della percentuale del 70 per cento, che alla prova della condizione.
L’Amministrazione finanziaria ha dunque chiarito, anzitutto, la nozione di viaggio, precisando che si intende ogni spostamento tra porti (italiani, Ue o extraUe), che la nave effettua per rendere un servizio di trasporto passeggeri o ai fini della propria attività commerciale, nell’ambito del quale sono effettuate operazioni di carico/scarico di merci o di imbarco/sbarco di passeggeri.
Per verificare il rispetto della condizione di prevalenza – nella misura del 70 per cento – dei viaggi in alto mare rispetto alla totalità, si fa riferimento al numero dei viaggi, con la precisazione che si considerano effettuati in alto mare non soltanto i viaggi interamente svolti in acque territoriali, ma qualsiasi viaggio nel corso del quale vengano superate le 12 miglia nautiche.
Per quanto attiene alla documentazione ufficiale idonea a provare la prevalenza dei viaggi, l’Agenzia ha specificato che il fornitore può acquisire qualsiasi documento, proveniente dall’armatore o dal soggetto che ha la responsabilità della nave, che attesti con certezza le tratte marittime effettuate. Si tratta, in particolare, del giornale di navigazione di cui all’art. 173 codice della navigazione, dei dati estrapolati da eventuali sistemi di navigazione satellitare, dei contratti commerciali, delle fatture e dei relativi mezzi di pagamento.
Al riguardo, l’Amministrazione finanziaria – preso atto della difficoltà per gli operatori di richiedere copia del libro della navigazione di un intero anno solare, interpretarlo correttamente e valutare, sulla base dei dati estrapolati, il rispetto della condizione minima di viaggi in alto mare effettuati – ha previsto che la prova della navigazione in alto mare possa essere fornita, altresì, attraverso una dichiarazione resa dall’armatore, dal comandante della nave o dal soggetto avente la responsabilità gestionale effettiva, che attesti che la nave è adibita effettivamente e prevalentemente alla navigazione in alto mare e indichi le ragioni per cui non è stato possibile esibire i documenti probatori.
Questa dichiarazione consente al fornitore di emettere le fatture in regime di non imponibilità.
Nel caso in cui, a seguito di una verifica, non si ravvisino le condizioni per la non imponibilità, non essendo raggiunta la richiesta percentuale di navigazione in alto mare, il fornitore sarà tenuto al versamento della maggiore imposta dovuta e degli interessi di mora.
Lo stesso, tuttavia, andrà esente da sanzione, in applicazione dell’art. 5, d.lgs. 472 del 1997, poiché l’aver acquisito un’idonea dichiarazione da parte del cessionario o committente è, in ogni caso, considerato un comportamento diligente.

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