NewsNuove istruzioni per l’autorizzazione dei “luoghi approvati”

15 Febbraio 2018

L’Agenzia delle dogane, con la circolare 7 febbraio 2018, n. 2/D, ha approvato il modello di domanda per il rilascio dell’autorizzazione alla richiesta di luoghi approvati, sia per le merci in arrivo che per quelle in uscita dal territorio unionale (art. 139, cdu).

Anzitutto, sono stati definiti gli Uffici competenti a ricevere l’istanza nel caso in cui l’approvazione riguardasse luoghi ricadenti nella competenza territoriale di più autorità doganali.

In tale circostanza, la competenza spetta all’Ufficio dove sono svolte il maggior numero di operazioni sotto il profilo quali/quantitativo, il quale dovrà eseguire la fase di istruttoria e acquisire dagli altri uffici le informazioni attestanti il possesso o meno dei criteri e dei requisiti per ciascun luogo interessato.

In particolare, dovrà essere verificata la non occasionalità dell’utilizzo del luogo, tenendo in considerazione il volume delle operazioni e dovrà essere assicurata la regolarità del titolo legittimante l’utilizzo dell’area deputata alla presentazione delle merci.

Inoltre, il sito approvato deve essere utilizzato esclusivamente dal titolare dell’autorizzazione, che può avvalersi di un rappresentante per l’espletamento delle formalità doganali e non si devono generare commistioni con merci di altri soggetti.

Infine, deve essere costituita un’idonea garanzia, deve essere garantito un ordinario svolgimento delle operazioni e consentiti adeguati controlli doganali, accertando l’esistenza di sistemi contabili idonei a registrare e a monitorare la movimentazione della merce (c.d. audit trail).

Terminata tale verifica, l’Ufficio rilascia l’autorizzazione con apposito formulario.

Per quanto riguarda i Cad, l’autorità competente a ricevere la richiesta di approvazione di luoghi, ai sensi dell’art.139, cdu (o di integrazione con ulteriori luoghi approvati) è la direzione territoriale che ha rilasciato l’autorizzazione alla costituzione e all’esercizio del Centro di Assistenza Doganale, che acquisirà dagli Uffici doganali interessati le informazioni necessarie per procedere alla emanazione del provvedimento.

Per l’approvazione di un luogo da utilizzare soltanto per l’esportazione, gli Uffici dovranno accertare soltanto la continuità delle operazioni presso l’area, il possesso del titolo giuridico per il suo utilizzo e l’idoneità dello stesso per l’effettuazione dei controlli.

Se un sito è già approvato ai fini dell’arrivo della merce, per essere destinato anche alle operazioni in partenza, l’autorizzazione già rilasciata deve essere semplicemente integrata nel provvedimento del nuovo utilizzo.

Infine, il controllo del regolare utilizzo delle autorizzazioni deve essere effettuato a cura dell’Ufficio territorialmente competente sul luogo autorizzato, il quale, periodicamente, dovrà verificare il permanere delle condizioni che ne legittimano il mantenimento.

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