NewsIn assenza di frode non può essere negato il diritto alla detrazione dell’Iva

23 Aprile 2018

La Corte di Giustizia, con la sentenza 12 aprile 2018, C-8/17, ha affermato, in linea con il principio di neutralità, che a un soggetto passivo non può essere negato il diritto alla detrazione dell’Iva in seguito a un avviso di accertamento della maggiore imposta.

In particolare, nel caso di specie, una società aveva ceduto beni, applicando l’aliquota ridotta. In esito a una verifica fiscale effettuata anni dopo le operazioni, l’Amministrazione finanziaria aveva invece ritenuto applicabile l’aliquota in misura ordinaria, con conseguente emissione di avvisi di rettifica, ai quali il cedente aveva aderito.

Tali somme, attraverso l’invio di note di addebito, sono state successivamente “ribaltate” al cessionario, il quale tuttavia si è rifiutato di corrisponderle, giacché, essendo spirato il termine di detrazione previsto dalla normativa nazionale, sarebbe rimasto inciso dall’imposta.

La Corte di Giustizia ricorda anzitutto che, secondo costante giurisprudenza, il diritto alla detrazione è subordinato all’osservanza di requisiti sia sostanziali (l’interessato deve essere un soggetto passivo e i beni, ceduti da altro soggetto passivo, devono essere utilizzati per le esigenze delle proprie operazioni tassate) che formali (possesso della fattura).

Il diritto dei soggetti passivi di detrarre dall’Iva di cui sono debitori l’Iva dovuta o versata a monte per i beni acquistati e per i servizi loro prestati costituisce un principio fondamentale del sistema comune dell’Iva, finalizzato a garantire la neutralità dell’imposta.

Tale diritto, tuttavia, può essere soggetto a limitazioni temporali, purché non rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile il suo esercizio (Corte di Giust., 21 marzo 2018, C-533/16).

Nel caso di specie, poiché il cessionario era nell’impossibilità oggettiva di detrarre l’imposta anteriormente alla regolarizzazione da parte del cedente, non essendo a conoscenza della pretesa fiscale, sarebbe rimasto definitivamente inciso dall’Iva.

Di conseguenza, i giudici comunitari hanno affermato che, in assenza di negligenza da parte del cessionario (che, come nel caso di specie, non poteva oggettivamente esercitare il proprio diritto di detrazione prima della regolarizzazione delle fatture da parte del cedente con l’invio di note di addebito), di abuso o collusione fraudolenta con il fornitore, la detrazione della maggiore imposta scaturente da un avviso di rettifica non può essere negata.

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