La Corte di Giustizia, con la sentenza 31 maggio 2018, cause riunite C-660/16 e C-661/16, ha affermato che il diritto alla detrazione dell’Iva riguardante il versamento di un acconto non può essere negato al potenziale acquirente se costui non sapeva o non poteva ragionevolmente sapere, al momento del pagamento, che la futura cessione non si sarebbe realizzata per inadempienza e condanna per truffa del fornitore.