NewsDetrazione Iva su acconti versati a società insolventi

22 Giugno 2018

La Corte di Giustizia, con la sentenza 31 maggio 2018, cause riunite C-660/16 e C-661/16, ha affermato che il diritto alla detrazione dell’Iva riguardante il versamento di un acconto non può essere negato al potenziale acquirente se costui non sapeva o non poteva ragionevolmente sapere, al momento del pagamento, che la futura cessione non si sarebbe realizzata per inadempienza e condanna per truffa del fornitore.

Tale pronuncia analizza il delicato e attuale tema relativo al trattamento Iva degli acconti.

Com’è noto, il diritto a detrazione sorge nel momento in cui l’imposta diventa esigibile, ossia quando viene effettuata la cessione di beni ovvero la prestazione di servizi. A titolo di deroga, tuttavia, nel caso di pagamento di acconti anteriori all’operazione, l’imposta diventa esigibile limitatamente all’importo pagato (art. 65, direttiva CE 112 del 2006 e art. 6, quinto comma, d.p.r. 633 del 1972).

Per detrarre l’imposta pagata sull’acconto, occorre inoltre che, al momento del versamento, tutti gli elementi qualificanti del fatto generatore siano già conosciuti al futuro cliente.

Al riguardo, la Corte di Giustizia ha stabilito il principio secondo cui il diritto alla detrazione dell’Iva riguardante il versamento di un acconto non può essere negato al potenziale acquirente se: l’acconto è stato versato e incassato; al momento del pagamento i beni che dovevano essere oggetto della cessione erano chiaramente identificati, con conseguente certezza degli elementi dell’operazione; non vi è stata frode fiscale e il soggetto passivo non avrebbe in nessun modo potuto prevedere l’inadempimento contrattuale del fornitore.

L’incertezza circa la data della cessione del bene, invece, non rileva ai fini della detraibilità dell’imposta, giacché, di per sé sola, non consente di concludere che gli elementi rilevanti del fatto generatore non siano noti.

Secondo i giudici comunitari, infine, la detrazione dell’Iva può essere negata al potenziale acquirente soltanto se, alla luce di indici oggettivi, si accerta che, all’atto del versamento dell’acconto, egli sapeva o non poteva ragionevolmente ignorare che la realizzazione di tale cessione era incerta.

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