NewsIn tema di operazioni soggettivamente inesistenti l’onere della prova è sempre a carico dell’Ufficio

22 Giugno 2018

Nel caso in cui voglia dimostrare una frode fondata su operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria deve provare che il soggetto acquirente fosse a conoscenza del meccanismo illecito messo in atto dal cessionario.

Solo ove l’Ufficio abbia assolto a tale obbligo, il contribuente sarà tenuto a fornire prova contraria.

Queste le conclusioni a cui è giunta la Corte di Cassazione con sentenza 19 aprile 2018, n. 9675, che ha fornito importanti precisazione in tema di onere della prova nelle contestazioni per fatture soggettivamente inesistenti.

Come noto, tali tipi di frodi si basano su operazioni triangolari tra Paesi membri della Comunità europea e prevedono l’interposizione di una o più società “cartiere” che pongono in essere operazioni fittizie con gli acquirenti finali, i quali, pertanto, maturano un credito Iva altrimenti non spettante.

Al riguardo, la Cassazione ha affermato che “spetta all’amministrazione finanziaria, la quale contesti il diritto del contribuente a portare in detrazione l’Iva pagata su fatture emesse da soggetto diverso dall’effettivo cedente del bene o servizio, provare, in base ad elementi oggettivi, che il contribuente, al momento in cui acquistò il bene od il servizio, sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’uso dell’ordinaria diligenza, che il soggetto formalmente cedente aveva, con l’emissione della relativa fattura, evaso l’imposta o partecipato a una frode, e cioè che il contribuente disponeva di indizi idonei ad avvalorare un tale sospetto ed a porre sull’avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto sulla sostanziale inesistenza del contraente”.

Detto onere probatorio dell’Ufficio si esaurisce nella dimostrazione che il soggetto interposto (società “cartiera”) sia privo di dotazione personale e strumentale per eseguire realmente la prestazione fatturata, costituendo ciò elemento sintomatico della carenza di buona fede dell’acquirente finale.

Secondo la Corte di Cassazione, infine, non è, in ogni caso, sufficiente per il contribuente provare la regolarità della documentazione contabile, l’effettiva consegna della merce o il pagamento del corrispettivo, trattandosi di circostanze meramente formali, non idonee a provare la regolarità dell’operazione dal punto di vista soggettivo.

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