NewsIva addebitata in eccesso: niente detrazione per il passato

18 Ottobre 2018

Per il cessionario non è possibile detrarre l’Iva addebitata in eccesso se l’operazione è stata effettuata prima delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2018 al comma 6, art. 6, d.lgs. 471 del 1997.

Queste, in sintesi, le conclusioni a cui è giunta la Cassazione che, con la sentenza 3 ottobre 2018, n. 24001, ha sancito l’irretroattività della novella normativa citata.

Come noto, prima dell’intervento operato dalla legge di bilancio 2018, l’art. 6, d.lgs. 471 del 1997, nei casi di Iva addebitata in eccesso, prevedeva, oltre all’indetraibilità dell’imposta, due differenti sanzioni: la prima per l’indebita detrazione, pari all’90% dell’Iva, e la seconda per la dichiarazione infedele, per un ammontare tra il 90% e il 180% dell’imposta stessa.

In questi casi il cedente poteva chiedere il rimborso del tributo versato all’Erario, mentre l’acquirente, non potendo detrarre l’Iva, doveva ottenerne la restituzione dalla propria controparte, con tutti i problemi che ciò comportava.

Grazie alle modifiche apportate, il sesto comma dell’art. 6 prevede che in caso di applicazione dell’imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente, fermo restando il diritto del cessionario alla detrazione, quest’ultimo è punito con la sanzione amministrativa compresa tra 250 e 10.000 euro.

La nuova norma è certamente più favorevole per il contribuente, giacché ora, in caso di errore, è irrogabile una singola sanzione in misura fissa ed è garantita la detraibilità dell’Iva.

A questo punto ci si è domandati se la nuova formulazione avesse portata innovativa o interpretativa e se, pertanto, fosse da considerare irretroattiva o meno.

La risposta a tale quesito è stata fornita dalla Corte di Cassazione che ha negato la valenza retroattiva della novella normativa, impedendo, di fatto, la detrazione dell’Iva per le operazioni precedenti al 2018.

Ciò non vale, tuttavia, per la nuova sanzione in misura fissa, che sulla base del principio del favor rei, trova applicazione anche per le operazioni precedenti al 2018.

In definitiva, pertanto, il nuovo articolo 6, d.lgs. 471 del 1997, è applicabile retroattivamente solo per quanto riguarda la nuova sanzione in misura fissa, mentre resta ferma l’indetraibilità dell’imposta per le operazioni precedenti al primo gennaio 2018.

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