NewsRetroattività delle modifiche apportate all’art. 20 del Tur: l’impatto sulle liti con il Fisco

18 Febbraio 2019

La legge di bilancio 2019 interviene in materia di imposta di registro chiarendo definitivamente che la norma introdotta dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), modificativa dell’art. 20 del Tur, è una norma di interpretazione autentica.

Ci si domanda a questo punto quale sarà l’impatto della citata normativa sui numerosi contenziosi pendenti e quali sono le azioni che il contribuente può intraprendere per tutelare la propria posizione.

A tale proposito, si ricorda che con l’art. 1, comma 87, la legge di bilancio 2018 aveva modificato l’art. 20 del Tur, superando, di fatto, la tesi dei c.d. “atti collegati” ma facendo sorgere il dubbio se la stessa avesse natura innovativa (e pertanto fosse priva di effetti retroattivi) oppure interpretativa, idonea a esplicare effetti retroattivamente.

La precedente formulazione della norma, facendo riferimento “agli atti” presentati alla registrazione, aveva rappresentato fonte di contenzioso tra i contribuenti e l’Amministrazione finanziaria la quale, in base a tale disposizione, spesso aveva dato seguito alla riqualificazione degli atti sottoposti a registrazione. Si pensi, ad esempio, all’operazione formata da conferimento di azienda e successiva cessione della partecipazione, riqualificata in cessione di azienda, con conseguente rideterminazione della tassazione.

In tale contesto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione è stata pressoché univoca nell’affermare l’irretroattività della nuova versione dell’art. 20, contenuta nella legge di bilancio 2018 (Corte di Cass., 26 gennaio 2018, n. 2007).

A fare definitivamente luce su tale confusione interpretativa è intervenuta la legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 1084), chiarendo che le modifiche apportate dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, costituiscono interpretazione autentica dell’articolo 20 del Tur.

L’Agenzia delle entrate, preso atto che le disposizioni in esame sono di interpretazione autentica, dovrebbe, pertanto, annullare in autotutela gli avvisi di liquidazione oggetto di contenzioso. A seguito dell’esercizio del potere di autotutela verrebbe meno la materia del contendere e il giudice dovrebbe dichiarare l’estinzione del giudizio.

La giurisprudenza di merito (Ctp Milano, 6 febbraio 2019, n. 507) ha già iniziato ad applicare la norma retroattivamente e si attende, pertanto, che anche la Corte di Cassazione si allinei alla nuova interpretazione fornita.

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