NewsAnnullabili in autotutela gli accertamenti relativi all’Iva già assolta sulle royalties

14 Marzo 2019

Lo Studio, grazie a una proficua e costante collaborazione con l’Agenzia delle dogane, ha avuto un ruolo decisivo nella stesura della nota 6 marzo 2019, prot. n. 12243, con la quale è stato definitivamente chiarito che, in sede di accertamento, non può essere nuovamente pretesa l’Iva all’importazione sulle royalties, qualora la stessa sia già stata assolta in fattura o mediante reverse charge.

Tale circolare è particolarmente rilevante per tutte le aziende che importano in Italia prodotti soggetti a diritti di licenza, che vengono versati ai licenzianti periodicamente, in un momento successivo allo sdoganamento.

Sulla questione si era già pronunciata la Corte di Cassazione, la quale, in linea con i principi espressi dalla Corte di Giustizia europea, ha ritenuto illegittima la prestesa dell’Ufficio relativa all’Iva all’importazione, ove l’imposta sia già stata assolta attraverso reverse charge: in tal caso, infatti, imporre di versare nuovamente l’Iva sulle royalties equivarrebbe a una sanzione, in violazione del principio di neutralità. E invero, assoggettare un’unica operazione a una doppia imposizione Iva (prima assolta mediante autofattura e poi intimata in sede di accertamento doganale), determina un’evidente duplicazione d’imposta.

In linea con tale condivisibile orientamento, l’Agenzia delle dogane ha statuito che “si ritiene che possa essere considerato idoneo l’assolvimento da parte dell’importatore mediante autofatturazione (c.d. reverse charge o inversione contabile) dell’Iva relativa alle royalties sui beni importati, sempreché sia debitamente comprovata dall’importatore, in punto di fatto e con richiamo alle specifiche dichiarazioni doganali interessate, la corrispondenza e la pertinenza dell’Iva “autofatturata” alla maggiore imposta dovuta all’importazione per effetto dell’inclusione delle royalties nel valore accertato dalla dogana con gli atti oggetto di contenzioso”.

Di conseguenza, relativamente ai contenziosi pendenti e all’adozione dei conseguenti atti di annullamento in autotutela, la Dogana ha confermato che, laddove non siano emersi profili di frode a danno dello Stato, gli uffici provvederanno ad annullare in autotutela gli atti di revisione dell’accertamento relativamente alla pretesa dell’Iva all’importazione, adottando le iniziative necessarie per l’abbandono dei giudizi.

Analoga iniziativa dovrà essere valutata per tutti i processi verbali di constatazione notificati e in attesa dei provvedimenti definitivi, nonché per tutti gli atti ancora suscettibili di ricorso.

In definitiva, alla luce di tali chiarimenti, accertata l’inclusione delle royalties nel valore doganale della merce, gli importatori/licenziatari dovranno versare unicamente i maggiori dazi sui diritti di licenza, l’Iva sui maggiori dazi, i relativi interessi e le sanzioni rideterminate.

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