NewsHard Brexit: possibili implicazioni in tema di Iva

27 Marzo 2019

Come noto, il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato la propria volontà di recedere dall’Unione Europea, secondo quanto previsto dall’art. 50 del Trattato UE.

Dopo una lunga negoziazione, l’Unione europea ha indicato alla Gran Bretagna la data del 12 aprile per decidere sulla Brexit.

I membri del parlamento britannico inizieranno oggi a votare su proposte alternative all’accordo della premier Theresa May con l’Unione Europea. Il governo britannico, dunque, avrà ancora la scelta tra accordo, no deal, un rinvio lungo o la revoca dell’articolo 50.

In tale scenario, occorre esaminare cosa potrebbe accadere al sistema degli scambi commerciali tra i soggetti Ue e gli operatori economici UK, con particolare riferimento alla fiscalità indiretta.

Nell’ipotesi in cui il Regno Unito receda dall’Unione europea senza un accordo, infatti, le cessioni e gli acquisiti effettuati tra un soggetto IVA nazionale e un operatore economico stabilito in UK non potranno più essere qualificate come “cessioni” o “acquisti” intracomunitari (ai sensi, rispettivamente, degli artt. 41 e 38 del d.l. 30 agosto 1993, n. 331) bensì come vere e proprie importazioni ed esportazioni.

Nella pratica, i soggetti IVA che acquisteranno merci dal Regno Unito non saranno più tenuti all’integrazione e alla registrazione della fattura emessa dal cedente UK: dovranno presentate le merci in dogana e corrispondere il dazio previsto per i paesi terzi, senza alcun tipo di agevolazione.

Per ciò che riguarda le vendite, queste ultime saranno considerate operazioni non imponibili ai fini IVA (ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. n. 633 del 1972) e, per la loro spedizione fuori dall’UE, sarà necessario espletare tutte le formalità previste per le operazioni di esportazione.

Occorre, poi, porre particolare attenzione alle spedizioni di merci dal Regno Unito che potrebbero iniziare prima del recesso e concludersi in un momento successivo.

In questi casi, l’operazione dovrà essere qualificata come un’importazione da Paese terzo, con il conseguente versamento dell’IVA in dogana e l’esenzione dall’obbligo di compilazione – ove previsto – del modello INTRA.

Altro caso è quello del soggetto nazionale che effettua una cessione nei confronti di un soggetto IVA UK prima della data del recesso ma con arrivo a destinazione successivo.

In questa ipotesi, l’operazione risulterà sempre non imponibile ai fini IVA in Italia, seppure a titolo diverso, e l’operatore nazionale dovrà essere in grado di provare l’effettiva uscita dei beni dal territorio comunitario, dato che questi ultimi non sono stati oggetto di alcuna formalità doganale al momento della loro spedizione.

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