NewsCessioni intracomunitarie: rilevanti novità in tema di prova

21 Giugno 2019

In tema di cessioni intracomunitarie, ai fini della non imponibilità dell’Iva, assume fondamentale importanza la prova di uscita della merce dal territorio nazionale.

Sino a ora, tuttavia, né il legislatore comunitario, né quello nazionale erano intervenuti disciplinando in maniera chiara quali documenti esibire per provare l’effettivo trasporto dei beni verso lo Stato dell’acquirente.

In tale contesto, il Regolamento 4 dicembre 2018, n. 1912, modificando il regolamento n. 282 del 2011, con l’aggiunta dell’art. 45 bis, ha finalmente previsto quale sia la documentazione necessaria a provare l’uscita dei beni dal territorio dello Stato a seconda che il trasporto sia curato dal cedente o dal cessionario.

Tabella esplicativa delle casistiche in cui ricorre la presunzione di cessione intracomunitaria.

 

Caso 1 Caso 2
Il venditore certifica che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da un terzo per suo conto ed è in possesso: Il venditore certifica che i beni sono stati trasportati dal cessionario o da un terzo per suo conto ed è in possesso di:
– di due degli elementi di prova non contraddittori di cui alla tabella A, rilasciati da due diverse parti indipendenti e dal venditore e dall’acquirente – una dichiarazione scritta dall’acquirente, ricevuta entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione, che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti dall’acquirente, o da un terzo per suo conto, e che identifica lo stato membro di destinazione dei beni.

Tale dichiarazione scritta deve contenere:

– la data di rilascio;

– nome e indirizzo dell’acquirente;

– la quantità e la natura dei beni;

– la data e il luogo di arrivo dei beni;

– nel caso di mezzi di trasporto il numero di identificazione del mezzo di trasporto;

– identificazione della persona che accetta i beni per conto dell’acquirente.

– di uno qualsiasi dei singoli elementi di prova di cui alla tabella A in combinazione con uno qualsiasi degli elementi di prova di cui alla tabella B, non contraddittori, che confermano la spedizione o il trasporto e sempre rilasciate da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra, dal venditore e dall’acquirente – uno qualsiasi dei singoli elementi di prova di cui alla tabella A in combinazione con uno qualsiasi degli elementi di prova di cui alla tabella B, non contraddittori, che confermano la spedizione o il trasporto e sempre rilasciate da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra, dal venditore e dall’acquirente

 

Tabella A Tabella B
Documento o lettera CMR firmato. Il CMR contiene i dati della spedizione e le firme dei soggetti coinvolti, cioè il cedente, il vettore e il cessionario Polizza assicurativa relativa alla spedizione o trasporto dei beni
Polizza di carico Documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione
Fattura di trasporto aereo Ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito di beni in tale Stato membro.
Fattura emessa dallo spedizioniere

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