NewsIncoterms 2020: addio all’Ex Works (o forse no?)

21 Giugno 2019

Le regole Incoterms si applicano ai contratti di vendita internazionale di beni mobili e hanno la funzione di ripartire tra venditore e compratore le responsabilità in caso di perdita o danni e i costi derivanti dalla consegna della merce.

Gli Incoterms sono incorporati nel contratto se ed in quanto espressamente richiamati e hanno efficacia vincolante tra le parti soltanto se sono riprodotti secondo le stringenti indicazioni della Camera di Commercio Internazionale (ICC), ossia:  “clausola Incoterms + luogo convenuto + Incoterms 2010”.

Ogni dieci anni l’ICC aggiorna gli Incoterms, per adeguarli alle mutate esigenze del commercio mondiale: l’ultima versione entrerà in vigore il 1° gennaio 2020 e, secondo le indiscrezioni, presenterà alcuni significativi cambiamenti.

Il principale è l’eliminazione della clausola EXW (Ex Works-Franco Fabbrica), in forza della quale spetta al venditore preparare la merce nei suoi locali alla data concordata, provvedendo unicamente alla predisposizione della documentazione necessaria all’esportazione; il trasporto e le operazioni doganali di esportazione gravano, viceversa, sul compratore.

Si tratta di una resa utilizzatissima perchè commercialmente conveniente ma anche rischiosa dal punto di vista fiscale per le imprese esportatrici che, non avendo il controllo sulla fase doganale, potrebbero non essere in grado di provare l’effettiva uscita della merce dal territorio europeo, con la relativa responsabilità per l’Iva non assolta.

La scomparsa di questa resa rappresenta sicuramente un ottimo stimolo ad affrontare in maniera più consapevole la sfida dell’internazionalizzazione, anche se deve ricordarsi la possibilità di continuare a utilizzare l’EXW, avendo cura di citare la passata edizione degli Incoterms (Incoterms 2010).

Altre novità degli Incoterms 2020 saranno, probabilmente, la scomparsa del FAS, poco utilizzato, e la scomposizione in due versioni (rispettivamente dedicate al trasporto terrestre e a quello marittimo) dell’FCA.

Si sta valutando, infine, l’introduzione di un nuovo Incoterm, CIN, in forza del quale il venditore si farà carico dell’assicurazione, ma non dei rischi del trasporto a destinazione, che rimarranno a carico del compratore.

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