NewsIva sulle royalties: siamo fuori dal tunnel?

17 Luglio 2019

La Commissione tributaria provinciale di Venezia – accogliendo il ricorso presentato da una società assistita dallo Studio – con sentenza 27 giugno 2019, n. 808, ha recepito i principi ormai graniticamente espressi dalla Corte di Cassazione, ribadendo che l’Iva sulle royalties assolta dall’importatore/licenziatario mediante inversione contabile non può essere nuovamente pretesa dall’Amministrazione doganale.

Nel caso di specie, la società aveva importato merce senza dichiarare, all’atto dello sdoganamento, i diritti di licenza, ritenendo che gli stessi non costituissero una condizione di vendita e che, pertanto, non dovessero essere inclusi nel valore doganale dei beni.

L’Agenzia delle dogane di Venezia ha rettificato le dichiarazioni doganali, recuperando non soltanto i maggiori dazi e l’Iva afferente ai maggiori dazi, ma anche l’Iva relativa all’incremento della base imponibile derivante dall’inclusione dei diritti di licenza nel valore di transazione, pur essendo pacifico che la società avesse già regolarmente corrisposto l’Iva sulle royalties versate alle Licenzianti sugli articoli venduti, direttamente o mediante reverse charge, in caso di soggetti esteri.

Tale pretesa è del tutto illegittima, con la conseguenza che imporre di versare nuovamente l’Iva all’importazione equivarrebbe a una sanzione, in violazione del principio comunitario di neutralità dell’imposta.

Da inizio 2019, infatti, oltre 40 sentenze della Corte di Cassazione hanno espressamente chiarito che il reverse charge è un metodo normale per l’applicazione dell’Iva alle operazioni transfrontaliere da parte del cessionario e che, di conseguenza, l’Amministrazione finanziaria non può pretendere il pagamento dell’Iva all’importazione dal soggetto passivo qualora costui abbia già provveduto all’adempimento dell’obbligazione tributaria, anche nell’ambito del meccanismo del reverse charge mediante autofatturazione.

In applicazione di tali principi, rilevando come l’Amministrazione finanziaria non abbia mai contestato l’assolvimento dell’Iva sulle royalties da parte della società, la Commissione tributaria di Venezia ha annullato la relativa pretesa impositiva.

Alla luce dell’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, è auspicabile – al fine di evitare costosi e inutili contenziosi – che gli Uffici territoriali inizino ad applicare la nota 6 marzo 2019, prot. n. 12243, con cui l’Agenzia delle Dogane impone – qualora sia debitamente comprovato dagli operatori l’assolvimento dell’Iva dovuta all’importazione – l’annullamento in autotutela degli atti di revisione dell’accertamento, con conseguente abbandono dei giudizi.

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