NewsOmesso ritiro della merce a destino: chi paga le controstallie?

6 Settembre 2019

Con la recente sentenza 27 giugno 2019, n. 1650, il Tribunale di Genova ha ribadito l’orientamento della Suprema Corte secondo cui, in linea di principio, le somme dovute a titolo di controstallie sono dovute dal destinatario della merce che, con il diritto alla consegna, assume l’obbligo di provvedere alla tempestiva esecuzione delle operazioni di scarico e, pertanto, resta obbligato al pagamento dei costi derivanti dal ritardo in dette operazioni.

In particolare, nel caso preso in esame dal giudice di merito, la compagnia di navigazione ha citato in giudizio lo shipper e lo spedizioniere per ottenere il pagamento delle somme maturate a titolo di sosta forzata dei contenitori presso un porto straniero, a causa del mancato ritiro delle merci trasportate da parte del destinatario.

Secondo la ricostruzione di parte attrice, infatti, il mancato utilizzo dei container per il periodo di sosta ha comportato in capo a quest’ultima costi e problemi commerciali. In punto di diritto, poi, l’attrice ha evidenziato che all’interno della polizza di carico erano indicati sia lo spedizioniere che il caricatore – rispettivamente come “Shipper e Forwarding Agent” nel booking e “Shipper” nella Bill of Lading – ritenendo dunque che entrambe le parti avessero accettato le condizioni generali della polizza.

con la sentenza in commento, il Tribunale ha escluso ogni responsabilità in capo allo spedizioniere, in quanto la stipula di contratti di locazione di contenitori non può qualificarsi come “operazione accessoria” di cui all’art. 1737 c.c. e, pertanto, deve essere oggetto di un mandato ulteriore e diverso rispetto a quello di spedizione.

A tale proposito, per determinare se effettivamente lo spedizioniere abbia agito anche come originario contraente del contratto di trasporto, deve svolgersi un’analisi che tenga in considerazione vari elementi fattuali, tra cui: il soggetto indicato quale shipper nella polizza di carico; il tipo di rapporto contrattuale sorto fra caricatore e spedizioniere; il soggetto che ha deciso le modalità di trasporto; la precisione delle istruzioni ricevute dallo spedizioniere.

A seguito della ridetta valutazione, ove risulti che lo spedizioniere non abbia stipulato in nome proprio il contratto di trasporto, i costi relativi alle controstallie non pagate dal destinatario inadempiente dovranno gravare sul caricatore, che è tenuto ad attivarsi per limitare i danni conseguenti all’inadempimento e che ha trattato la vendita con il destinatario stesso (assumendosi i rischi derivanti da tale obbligazione).

Studio Legale UBFP

Via XX Settembre 33 int. 3
16121 Genova,Italia
Tel. +39 010 8570717
segreteria@ubf-lex.it


Via Fabio Filzi 2
20124 Milano,Italia
Tel. +39 02 87165991