NewsNovità 2020 sulle triangolazioni comunitarie interne

23 Gennaio 2020

Dal 1° gennaio 2020 è entrata in vigore la nuova disciplina delle c.d. cessioni a catena tra soggetti passivi d’imposta, che individua a quale cessione debba essere imputato il trasporto relativo a una cessione in ambito intraunionale.

In particolare, l’art. 36 bis della direttiva 112 del 2006 prevede che “qualora lo stesso bene sia successivamente ceduto e sia spedito o trasportato da uno Stato membro a un altro direttamente dal primo cedente all’ultimo acquirente nella catena, la spedizione o il trasporto sono imputati unicamente alla cessione effettuata nei confronti dell’operatore intermedio”.

La spedizione o il trasporto sono, invece, imputati unicamente alla cessione di beni effettuata dall’operatore intermedio (promotore) se quest’ultimo ha comunicato al cedente il numero di identificazione Iva attribuitogli dallo Stato membro a partire dal quale i beni sono spediti o trasportati.

L’art. 36 bis, Direttiva Iva stabilisce a quale operazione della catena è imputabile il trasporto intra-Ue, con conseguente individuazione della relativa cessione intra-Ue non imponibile. Le altre operazioni della catena, pertanto, dovrebbero essere assoggettate a Iva (cfr. considerando 6, direttiva 2018/1910/UE e note esplicative pubblicate nel dicembre 2019).

Di conseguenza, in una triangolazione in cui IT1 cede a IT2 (soggetto autonomo o identificazione diretta di altra società UE), il quale, a sua volta, vende a DE e il trasporto o la spedizione (effettuata da IT2 o tramite un terzo che agisce per suo conto) avviene direttamente dal primo cedente all’ultimo acquirente, la cessione intra-Ue è quella tra IT2 e DE, mentre la precedente cessione è interna all’Italia.

In tale circostanza, l’acquisto effettuato da IT2 in Italia, fino al 31 dicembre 2019, era non imponibile ai fini Iva, ai sensi dell’art. 58, d.l. 331 del 1993 e la successiva cessione a DE rappresentava una cessione intra-Ue non imponibile.

A partire dal 1° gennaio 2020, tuttavia, la triangolazione comunitaria interna di cui all’art. 58, d.l. 331 del 1993, che riconosce la non imponibilità Iva relativamente alla prima vendita, potrebbe non trovare più applicazione, giacché, sulla base delle note esplicative: i) “la circolazione intracomunitaria dei beni dovrebbe essere imputata a una sola delle cessioni e solo detta cessione dovrebbe beneficiare dell’esenzione dall’IVA prevista per le cessioni intracomunitarie” e ii) “la spedizione o il trasporto sono imputati unicamente alla cessione di beni effettuata dall’operatore intermedio” iii) “il trasporto o la spedizione possono essere attribuiti a una sola fornitura. Pertanto, le altre forniture della catena seguiranno le regole sulle forniture di merci senza trasporto e si qualificheranno come forniture nazionali, sia nello Stato membro di partenza delle merci sia nello Stato membro di arrivo delle merci”.

In altri termini, se il legislatore comunitario ha voluto imputare il trasporto intracomunitario a una sola operazione (non imponibile), la precedente (o la successiva) alla quale questo non è imputato ex art. 36 bis, Direttiva Iva, potrebbe risultare imponibile ai fini dell’imposta.

Studio Legale UBFP

Via XX Settembre 33 int. 3
16121 Genova,Italia
Tel. +39 010 8570717
segreteria@ubf-lex.it


Via Fabio Filzi 2
20124 Milano,Italia
Tel. +39 02 87165991