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Tra le varie misure messe in campo per fronteggiare l’emergenza coronavirus, il d.l. 17 marzo 2020, n. 18, c.d. “Cura Italia”, è intervenuto anche in un settore, quello dei trasporti, che rischia più di altri di subire un incalcolabile danno dalla situazione di crisi del Paese. A tale riguardo, l’art. 92 del decreto, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal contagio in atto, ha previsto, al terzo comma, che i pagamenti dei diritti doganali, in scadenza tra la data di entrata in vigore del decreto ed il 30 aprile 2020 ed effettuati secondo le modalità del c.d. conto differito, sono posticipati di ulteriori 30 giorni senza applicazione di interessi. 

Con i vertici straordinari del 17 marzo, tra i capi di stato e di governo, e del 18 marzo, tra i ministri dei trasporti dell’Unione europea, è stata concordata, fra i Paesi membri, la libera circolazione delle merci ma non delle persone. E’ stato deciso, infatti, che l’Europa venga messa in isolamento per 30 giorni: da mezzogiorno di ieri, 18 marzo, lo spazio di Schengen (vale a dire i paesi dell’Unione europea, tranne Irlanda, Romania, Bulgaria e Croazia, con l’integrazione di Svizzera, Norvegia, Liechtenstein e Islanda) ha chiuso le sue frontiere esterne verso i cittadini stranieri, ad eccezione di scienziati che forniscano un contributo al contenimento della pandemia, diplomatici e militari.

Due fra le domande più ricorrenti degli ultimi giorni sono: non riesco a rispettare gli impegni contrattuali assunti corro qualche rischio? Le limitazioni imposte dal governo possono valere quale causa di forza maggiore? Prima di tutto è utile considerare che affinché i provvedimenti dell’autorità (c.d. factum principis) possano integrare l’istituto della forza maggiore è necessario risultino [...]

L’acquirente estero rifiuta di ricevere e, conseguentemente, di pagare merce proveniente dall’Italia: è legittimo questo comportamento? Nel diritto italiano, l’esimente che potrebbe essere sollevata nella descritta situazione è la forza maggiore che, riferita a provvedimenti dell’autorità (c.d. factum principis), richiede che tali provvedimenti (causa dell’impedimento) siano imprevedibili, inevitabili e non imputabili ad una delle parti del contratto.

“Il comma 2 dello stesso articolo 1, con disposizione di portata generale, riferita a tutti i procedimenti e processi civili e penali pendenti (anche quando non sia fissata udienza nel periodo interessato), dispone la sospensione di tutti i termini per il compimento di qualsiasi attività processuale, ivi inclusi gli atti di impugnazione”. Questo è quanto si legge nella relazione illustrativa al disegno di legge di conversione del d.l. 8 marzo 2020 n. 11 inviata ai parlamentari, la quale offre, in sostanza, un’interpretazione estensiva dell’articolo 1 comma 2, superando e correggendo la precedente interpretazione letterale (e cautelativa), secondo cui unici termini sospesi dal decreto sarebbero quelli riferiti ai procedimenti civili e penali con udienze fissate tra il 9 e il 22 marzo.

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