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Nell’ambito delle misure di sostegno al lavoro e all’economia connesse all’emergenza Covid-19,  con l’art. 129, decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. "Decreto Rilancio") sono state riviste le scadenze di pagamento delle imposte sull’energia elettrica e sul gas naturale. Al fine di chiarire alcuni aspetti relativi alle dichiarazioni per l'anno d'imposta 2019, l'Agenzia delle dogane ha pubblicato, in data 16 giugno 2020, la Circolare n. 15 ove sono specificati alcuni importanti aspetti operativi.

Con la Circolare n. 16/2020 del 17 giugno l'Agenzia delle dogane, atteso il protrarsi dell’emergenza socio-sanitaria in atto, ha prorogato di ulteriori 30 giorni, decorrenti dal 21 giugno 2020, la scadenza del termine di utilizzo dei certificati EUR1, EUR MED e ATR previdimati. Concesso, dunque, ulteriore tempo alle aziende per organizzarsi e per intraprendere la procedura di Esportatore autorizzato, che consentirà di autocertificare in fattura l'origine preferenziale dei propri prodotti, senza attendere le tempistiche del rilascio ordinario dei certificati.

Con la Determinazione direttoriale n. 166081 del 5 giugno 2020 e la relativa Nota n. 166085, emessa in pari data, l'Agenzia delle dogane ha aggiornato le procedure relative al rilascio e al riesame dell'autorizzazione AEO. Lo Studio UBFP rimane a disposizione delle aziende per espletare la procedura di monitoraggio nonchè per affiancare gli operatori nel percorso per l'ottenimento dell'autorizzazione AEO.

Con la Circolare n. 12/2020 del 30 maggio la Dogana ha chiarito quanto stabilito dall’art. 124 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. “Decreto Rilancio) che ha previsto la riduzione dell’aliquota Iva applicabile alle cessioni di specifici beni ritenuti necessari per il contenimento e la gestione della pandemia dovuta al Covid-19. L’Ufficio aveva già affrontato l’argomento nella nota prot. 152373 del 22 maggio 2020 e, con la circolare in commento, ha dipanato ulteriori dubbi posti dagli operatori.

Il certificato A.TR. è un documento che consente alle merci oggetto di scambio fra Ue e Turchia di godere di un trattamento daziario preferenziale, a prescindere dall’origine dei prodotti. Tale beneficio non si applica ai prodotti agricoli e siderurgici (ex CECA), che necessitano l’attestazione del carattere originario, tramite rilascio del certificato EUR 1. L’A.TR. è rilasciato dalle autorità doganali del paese di esportazione e attesta che la merce a cui si riferisce è in posizione di libera pratica. La Decisione n. 1/2006 del Comitato CE-Turchia ha stabilito le procedure circa il rilascio dei certificati A.TR.

A seguito delle modifiche apportate dal d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (cd. “Decreto Rilancio”), alle previsioni contenute nell’art. 3, comma 4 bis del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico accise – Tua), in materia di rateizzazione del debito di accisa, l’Agenzia delle dogane ha pubblicato, in data 30 maggio 2020, la Determinazione direttoriale prot. n. 163202 e la relativa nota prot. n. 163203 in cui sono esplicitati i principi direttivi e procedurali per l’attuazione di tale istituto.

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