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Al fine di facilitare la compilazione delle attestazioni di origine, dalla data di applicazione provvisoria dell'accordo Unione europea/Regno Unito, la Commissione ha previsto un periodo transitorio di un anno per consentire agli esportatori unionali di compilare le attestazioni di origine anche in assenza di tutte le dichiarazioni del fornitore necessarie per determinare il carattere originario delle merci.

Con la legge 30 dicembre 2020, n.178, c.d. "Legge di bilancio", e in particolare con le disposizioni previste all'art. 1, commi 452 e 453, รจ stato recepito quanto previsto dalla Direttiva (UE) 2020/2020 del Consiglio del 7 dicembre 2020, la quale, in risposta alla pandemia, ha apportato modifiche alla Direttiva 2006/112/CE prevedendo, in materia di Iva, misure transitorie applicabili ai vaccini contro il virus Covid-19 e ai dispositivi medico-diagnostici in vitro del Covid-19.

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