NewsLa falsificazione del Cmr integra il reato di “Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”

30 Marzo 2018

Con la sentenza n. 9453 del 2 marzo 2018, la terza sezione penale della Corte di Cassazione ha statuito che l’emissione di un documento di trasporto internazionale (Cmr) falso al fine di giustificare operazioni inesistenti integra la condotta del reato di cui all’art. 8, d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

Nel caso sottoposto all’esame della Corte il legale rappresentante di una società a responsabilità limitata era stato dichiarato colpevole del reato di cui al citato art. 8 per aver emesso Cmr falsi al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte e, conseguentemente, era stato condannato alla pena sospesa della reclusione di un anno.

Com’è noto, il delitto di cui all’art. 8 punisce “con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”.

La Corte di Cassazione ha specificato che il documento di trasporto internazionale deve essere ricompreso nella nozione di “altri documenti” prevista dall’art. 8 e specificata dall’art. 1 lett. a) del d. lgs. 74 del 2000 secondo cui si intendono tali tutti i “documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l’imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l’operazione a soggetti diversi da quelli effettivi”.

E invero, il Cmr o lettera di vettura internazionale, previsto dalla Convention de Merchandise par route, ratificata in Italia con legge ordinaria, ha rilevanza fiscale in quanto assolve una funzione integrativa della fattura ed è documento idoneo a comprovare il trasferimento delle merci intracomunitarie ai fini del loro trattamento Iva.

Sulla scorta di tali argomentazioni la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla parte e ha confermato, pertanto, il corretto operato della Corte di appello.

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