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Con la risposta all’interpello n. 283 del 4 aprile scorso, l’Agenzia delle Entrate ha definito le condizioni per l’applicazione del regime di non imponibilità Iva nell’ambito di cessioni all’esportazione c.d. “triangolari”, ossia trasferimenti eseguiti mediante il trasporto o spedizione all’estero dei beni a cura o a nome di un primo cedente nazionale, su incarico di un secondo cedente residente (“promotore”).

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