NewsNon sempre le operazioni franco valuta costituiscono cessioni all’esportazione

4 Marzo 2025
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In assenza di un impegno contrattuale tra impresa italiana e cliente extra-Ue, l’eventuale cessione delle merci esportate durante la loro permanenza all’estero non assume rilevanza ai fini dell’Iva per difetto del requisito della territorialità e non può essere qualificata come un’esportazione ai sensi dell’art. 8 del dpr 633 del 1972 (nel prosieguo anche solo Decreto Iva).

Questi i principi espressi dall’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 14 febbraio 2025 n. 34, in merito all’istanza di un’azienda italiana, la quale aveva richiesto chiarimenti sul trattamento Iva delle c.d. operazioni “franco valuta”.

In particolare, la società istante attiva nella produzione e commercio di vini confezionati di notevole pregio, al fine di rendere più celere ed economica l’esportazione dei propri vini verso gli Stati Uniti, richiedeva la possibilità di effettuare l’operazione con una fattura proforma in franco valuta intestata all’importatore, tramite cui la merce sarebbe stata sdoganata con una bolla collettiva e solo in seguito avrebbe emesso, a nome dei singoli clienti, le singole fatture dirette non imponibili ex art. 8, dpr 633 del 1972.

Nell’attesa di essere vendute, le bottiglie sarebbero state stoccate presso un magazzino in USA riferibile all’importatore, sulla base di un contratto di logistica preventivamente concluso tra le parti.

Sulla base di tali premesse, l’Agenzia ha chiarito che ancorché l’operazione prospettata rappresenti un’esportazione ai fini doganali, le eventuali cessioni delle merci presenti in USA non possono consistere in operazioni di esportazione ai fini Iva così come avviene in presenza di accordi di consignment stock.

In questi casi, infatti, l’invio dei beni negli USA in regime franco valuta per essere successivamente ceduti al cliente statunitense realizza una cessione all’esportazione quando avviene in virtù dell’impegno contrattualmente vincolante assunto ab origine dalle stesse parti.

Le merci, ancorché stoccate in un deposito di proprietà della controllata statunitense, di cui l’interpellante ha la disponibilità in virtù del contratto di locazione appositamente stipulato, appaiono vincolate sin da subito all’esclusivo trasferimento in proprietà del cliente estero in relazione alle sue esigenze di approvvigionamento.

Se dunque un’impresa italiana, al momento della fuoriuscita dei beni dal territorio UE, è obbligata a venderli a un cliente estero, il prelievo dal deposito dei medesimi beni per la consegna al cliente estero dà ”esecuzione alla compravendita, integrando i presupposti per inquadrare l’operazione come cessione all’esportazione non imponibile ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a), del dpr n. 633 del 1972.“.

Nella fattispecie oggetto del presente interpello un simile impegno non è riscontrabile in capo all’Istante, con la conseguenza che l’eventuale cessione delle merci esportate durante la loro permanenza all’estero non assume rilevanza ai fini dell’Iva per difetto del requisito della territorialità, non essendo più i beni nel territorio dello Stato. Tale operazione, non costituendo ”cessione all’esportazione” ai sensi dell’articolo 8 del Decreto Iva, non concorre alla formazione del plafond.

Lo Studio UBFP rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito ai temi brevemente affrontati nel presente articolo.

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