Il 24 febbraio 2025 il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato il sedicesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, rafforzando ulteriormente le misure restrittive già in vigore.
Il pacchetto si compone dei seguenti atti normativi: Regolamento (UE) 2025/390 e Regolamento di esecuzione (UE) 2025/389 che modificano il Regolamento (UE) 269/2024 e Regolamento (UE) 2025/395, che modifica il Regolamento (UE) 833/2014. Le nuove disposizioni prevedono misure antielusione e ulteriori restrizioni sia per quanto riguarda i soggetti e le merci listate che i settori energetico, finanziario e dei trasporti.
Ai fini che occupano si riporta di seguito un breve focus sulle principali novità apportate al Regolamento 833/2014 in ambito merceologico.
Beni “dual use” e “quasi dual use”
Sono stati aggiunti nuovi prodotti all’elenco di cui all’Allegato VII per quanto riguarda i beni “quasi duali” (tra cui: controller per videogiochi, software per apparecchiature CNC, specifici prodotti chimici) ed introdotte precisazioni tecniche su alcune voci merceologiche già presenti.
Il regime delle esenzioni (artt. 2 e 2-bis), poi, è stato significativamente ristretto.
Infine, è stato imposto un divieto generale di vendita, fornitura, trasferimento ed esportazione dei beni in commento (nonché di assistenza tecnica e finanziaria) nei confronti di qualsiasi soggetto incluso nell’Allegato IV, indipendentemente dalla destinazione finale o dall’uso in Russia.
Ampliamento del divieto per beni che rafforzano le capacità industriali russe
E’ stato modificato l’art. 3-duodecies ampliando l’elenco dei beni vietati contenuto nell’Allegato XXIII. Si segnala, in particolare, l’inclusione dell’intera voce doganale relativamente ad alcuni prodotti, tra cui:
- dolomite (NC 2518);
- magnesite (NC 2519);
- carta e cartone (NC 4803, 4809, 4810);
- vetro di sicurezza (NC 7007).
In parallelo, è stato aggiornato l’Allegato XXXVII, che disciplina il divieto di transito di determinati beni attraverso la Russia, includendo prodotti come paranchi (NC 8425 11), componenti di cuscinetti (NC 8482 99), laminati di acciaio inossidabile (NC 7219 21).
Si segnala, poi, la deroga applicativa che consente l’esecuzione fino al 26 maggio 2025 di contratti stipulati prima del 25 febbraio 2025, inclusi quelli accessori necessari per la loro esecuzione, per i beni elencati nell’Allegato XXIIID.
Estensione delle restrizioni sui beni dell’Allegato II
Il Regolamento (UE) 2025/395 ha ampliato il divieto di esportazione verso la Russia dei software inclusi nell’Allegato II, tra cui applicativi per prospezione di gas e petrolio, trivellazione e analisi di dati sismici.
Anche in questo caso, è stata introdotta una clausola di grandfathering per i contratti stipulati prima del 25 febbraio 2025, la cui esecuzione sarà consentita fino al 26 maggio 2025. Inoltre, i divieti sulla prestazione di assistenza tecnica e finanziaria sono stati estesi a qualsiasi forma di supporto, sia diretto che indiretto.
Nuovi divieti in importazione
È stato ampliato il divieto di acquisto, importazione e trasferimento nell’Unione di beni originari della Russia o esportati dalla Russia, con l’inclusione dell’alluminio greggio (NC 7601) nell’Allegato XXI. Contestualmente, sono state introdotte deroghe specifiche per tale materiale:
– è consentita l’importazione fino a 275.000 tonnellate metriche di alluminio greggio tra il 25 febbraio 2025 e il 26 febbraio 2026 (par. 3 quater-octies, art. 3 decies);
– tra il 26 febbraio 2026 e il 31 dicembre 2026, sarà possibile importare fino a 50.000 tonnellate metriche, a condizione che si tratti dell’esecuzione di contratti stipulati prima del 25 febbraio 2025 o di contratti accessori necessari per l’attuazione degli stessi.
Obblighi di tracciabilità per i diamanti
Dal 1° marzo 2025 tra le prove sulla tracciabilità dei prodotti di cui all’Allegato XXXVIIIA, parte A, compresi nei codici NC 7102 10 00 e 7102 31 00, sarà obbligatorio fornire certificazioni attestanti che i diamanti non sono stati estratti, lavorati o prodotti in Russia.
Per i diamanti con codice NC 7102 39 00, l’obbligo di tracciabilità compresa l’attestazione che non sono stati estratti, trasformati o prodotti in Russia si applicherà dal 1° gennaio 2026.
Lo Studio UBFP è a disposizione per offrire chiarimenti e supporto nella comprensione delle nuove misure, valutando le implicazioni per le imprese nel rispetto delle normative in vigore.


