NewsLa Cassazione si pronuncia sulla tassabilità delle royalties

26 Aprile 2018

La Corte di cassazione, con sentenza 6 aprile 2018, n. 8473, ha affrontato per la prima volta l’annosa questione della tassabilità in dogana delle royalties.

I giudici di legittimità, pronunciandosi sulla disciplina dettata dal previgente Codice doganale comunitario (reg. Ce 2913 del 1992) ha esaminato la frequente ipotesi in cui i diritti di licenza siano versati dall’importatore a un licenziante, titolare del marchio, diverso dal fornitore della merce.

In tali casi, l’inclusione delle royalties nel valore doganale dipende dalla circostanza che le stesse integrino o meno una condizione di vendita, tale per cui, in caso di mancato pagamento dei diritti di licenza (dall’importatore al licenziante), il produttore non sia disposto a vendere i beni.

A tal fine, è dirimente verificare se sussista un legame tra il titolare del marchio e il fornitore, ossia se, in forza di quanto stabilito dalla normativa europea, il primo sia in grado di esercitare, di diritto o di fatto, un potere di costrizione o di orientamento sul secondo.

Tale controllo, come specificato dalla Suprema Corte, deve essere inteso in senso ampio: da un lato, infatti, non rileva solo il controllo di diritto (azionario), ma anche quello di mero fatto; dall’altro, la norma ritiene sufficiente anche un effetto di “orientamento” del soggetto controllato.

Nel caso esaminato, i giudici di legittimità hanno anzitutto ritenuto indicatori della sussistenza di tale legame le clausole del contratto di licenza, in virtù delle quali il licenziatario poteva fare produrre la merce a terzi, ma previa approvazione scritta del licenziante della scelta dei fornitori.

Inoltre, la Corte di Cassazione ha ritenuto rilevante la circostanza che il licenziante controllasse sia il licenzatario che l’agente da quest’ultimo incaricato per la selezione dei produttori, in tal modo ingerendo profondamente nella filiera produttiva.

Appurato che il titolare dei diritti di licenza è, da un lato, dotato di poteri di controllo sulla scelta del fornitore e sulla sua attività, dall’altro è il destinatario del pagamento delle royalties, la Suprema Corte ha affermato che il corrispettivo dei diritti di licenza deve essere aggiunto al valore di transazione e, pertanto, assoggettato a dazio doganale.

Con riferimento all’Iva, la Cassazione ha chiaramente ribadito il principio –sancito dalla Corte di Giustizia nonchè dalla prevalente giurisprudenza di legittimità – secondo cui l’Iva all’importazione non è diversa dall’Iva interna: da tale premessa consegue che, in caso di rettifica dei dazi doganali a seguito dell’inclusione nella base imponibile delle royalties corrisposte, la Dogana non può pretendere un nuovo versamento dell’Iva già assolta in fattura o mediante reverse charge.

L’accertato assolvimento dell’Iva, pertanto, elide la relativa pretesa impositiva, ma non la maggiore imposta scaturente dall’aumento della base imponibile Iva dovuto all’aggiunta del maggiore dazio, conseguente all’inclusione delle royalties nel valore doganale della merce.

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