NewsL’origine doganale dei pezzi di ricambio

22 Giugno 2018

La normativa europea prevede una regola di origine agevolativa per gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili relativi alle merci elencate nelle sezioni XVI, XVII e XVIII della nomenclatura combinata (materiale elettrico di cui alle voci doganali 84 e 85, materiale da trasporto di cui alle voci doganali da 86 a 89 e apparecchi d’ottica di cui alle voci doganali da 90 a 92).

Tali beni, se sono consegnati insieme alle merci indicate e se fanno parte del loro normale equipaggiamento, sono considerati della stessa origine delle merci.

I pezzi di ricambio essenziali, se immessi in libera pratica dopo le merci «principale», sono considerati della stessa origine se l’impiego dei pezzi di ricambio essenziali allo stadio della produzione non avrebbe cambiato la loro origine.

Qualora si esportino pezzi di ricambio o accessori relativi a un macchinario precedentemente esportato, occorre verificare se le parti di ricambio possano considerarsi essenziali, ossia se: sono indispensabili per assicurare il buon funzionamento del macchinario; sono caratteristici dello stesso (ossia non consistano in pezzi/ricambi/accessori generici, come ad esempio viti e rondelle); sono destinati alla normale manutenzione del macchinario o alla sostituzione di pezzi della stessa specie danneggiati o inutilizzabili.

I ricambi, inoltre, devono essere forniti in quantità congrua a questi scopi e non deve realizzarsi, quindi, una mera esportazione di ricambi o accessori.

In presenza di adeguata documentazione tecnica che comprovi tali caratteristiche, il certificato di origine può essere compilato indicando: al punto 5, i dati (numero e data di emissione) del certificato di origine con cui è stata esportata la macchina/attrezzatura cui i ricambi si riferiscono; al punto 6, la descrizione dei pezzi di ricambio con l’indicazione del macchinario cui si riferiscono e della voce doganale di quest’ultimo.

Nella dichiarazione sul retro va inserita la dicitura “pezzi di ricambio relativi a macchinario precedentemente esportato in applicazione art. 35 del Reg. UE n. 2446/2015” che sostituisce la menzione del produttore.

Se i ricambi vengono spediti separatamente, ma non possono essere considerati essenziali, non può trovare applicazione la regola agevolativa e il certificato di origine deve essere compilato con l’indicazione dell’origine doganale di ciascun singolo pezzo, anche avvalendosi di dichiarazioni dei fornitori.

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