NewsOperazioni internazionali: l’“esterometro” si aggiunge agli Intrastat

21 Gennaio 2019

Dal 1° gennaio 2019 i soggetti passivi Iva stabiliti in Italia sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessioni di beni e di prestazioni di servizi intercorse con soggetti esteri, sia europei che extra Ue (c.d. esterometro).

I dati devono essere comunicati in via telematica entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso (per le fatture attive) o a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione (ossia la data di registrazione dell’operazione nel registro Iva acquisti, per le fatture passive).

L’introduzione dell’esterometro, è bene precisarlo, non elimina l’obbligo di trasmissione degli elenchi Intrastat, salve le semplificazioni introdotte dal provvedimento dell’Agenzia delle entrate 25 settembre 2017, che ha stabilito:

  • l’esonero dalla presentazione dei modelli Intra 2-bis (acquisti di beni) per i soggetti passivi che hanno effettuato acquisti di beni intracomunitari per importi trimestrali inferiori a 200.000 euro;
  • l’esonero dalla presentazione dei modelli Intra 2-quater (acquisti di servizi) per i soggetti passivi che hanno effettuato acquisti di servizi intracomunitari per importi trimestrali inferiori a 100.000 euro.

L’obbligo di comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere viene meno nel caso in cui le operazioni stesse siano già tracciate mediante bolletta doganale o mediante l’emissione di una fattura (attiva) in formato elettronico.

In tale ultimo caso, il campo “Codice Destinatario” deve essere compilato con il codice convenzionale “XXXXXXX”, mentre nel campo “identificativo fiscale Iva” va inserita la partita Iva comunitaria o il codice: “OO 99999999999” se il cliente è un soggetto extra Ue.

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