È ormai dallo scorso ottobre, ossia da quando è stata emanata la prima bozza del d. l. 119 del 2018, che si discute della possibilità di definire le controversie con il Fisco attraverso il versamento di somme “scontate” rispetto a quelle originariamente contestate dagli Uffici.
Orbene, finalmente si entra nel vivo della possibilità concessa dalla norma e occorre, pertanto, segnare sul calendario due date fondamentali.
La prima è il 30 aprile 2019, data entro la quale tutti coloro che hanno ricevuto una cartella dall’Agente della Riscossione tra il 2000 e il 2017, possono “rottamare” i propri debiti senza dover versare sanzioni e interessi, beneficiando in questo modo di un importante vantaggio.
I contribuenti che intendono avvalersi della citata novità devono presentare apposita domanda all’Agente della riscossione entro il 30 aprile e versare le somme dovute in un’unica soluzione o in 18 rate.
La seconda importante novità, introdotta dalla legge di bilancio, è la possibilità per i contribuenti, che hanno intrapreso un contenzioso con l’Agenzia delle entrate, di chiudere i processi pendenti versando una percentuale del valore della controversia (ovvero il tributo al netto di interessi e sanzioni), sulla base dell’andamento del giudizio.
In particolare, entro il 31 maggio 2019, coloro che intendono aderire alla c.d. definizione delle liti pendenti dovranno presentare apposita domanda agli uffici dell’Agenzia e procedere a versare quanto dovuto in un’unica soluzione o in 20 rate trimestrali.
L’attuale formulazione della disposizione prevede infatti la possibilità, in caso di soccombenza dell’Agenzia delle entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata al 24 ottobre 2018, di definire la controversia pagando:
– il 40% del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
– il 15% del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.
In tutti gli altri casi, la controversia può essere definita pagando:
– l’intero importo della controversia;
– il 90% del valore della controversia “in caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado”.