NewsDetraibilità e sanzioni soft per la maggiore Iva addebitata per errore

17 Luglio 2019

La maggiore Iva applicata erroneamente dal cedente è detraibile dal cessionario in buona fede anche per le operazioni precedenti al 2018.

L’art. 6, comma 3-bis, del “decreto crescita” (d.l. 30 aprile 2019, n. 34), ha espressamente riconosciuto efficacia retroattiva alla previsione di cui all’art. 1, c. 935, l, 205 del 2017 (legge di bilancio 2018), con la quale era stato stabilito che, nei casi di applicazione dell’imposta in misura superiore a quella effettiva e assolta per errore dal cedente/prestatore, il cessionario/committente, salvi i casi di frode, mantiene comunque il diritto alla detrazione della maggiore Iva erroneamente rivalsata, ma è soggetto a una sanzione amministrativa compresa fra i 250 e i 10.000 euro (in luogo di quella, notevolmente più gravosa, di ammontare pari al 90 per cento dell’imposta indebitamente detratta).

La nuova disciplina, pertanto, trova applicazione anche alle fattispecie verificatesi prima del 1° gennaio 2018, data di entrata in vigore della legge di stabilità 2018.

L’intervento legislativo è stato necessario perché la recente giurisprudenza, da un lato, aveva riconosciuto il principio del favor rei per quanto concerne le sanzioni, dall’altro, tuttavia, non aveva esteso gli effetti di tale principio anche alla detraibilità dell’Iva.

La Corte di Cassazione aveva, infatti, affermato che la nuova norma non avrebbe enunciato espressamente alcuna valenza retroattiva della sua efficacia, introducendo, invece, ex novo, il riconoscimento del diritto alla detrazione dell’Iva corrisposta in misura maggiore rispetto a quanto dovuto (Cass., sez. V, 3 ottobre 2018, n. 24001).

Con il “decreto crescita” tale orientamento giurisprudenziale viene ora superato, riconoscendo l’applicazione retroattiva delle disposizioni introdotte dalla Legge di bilancio 2018 non soltanto per ciò che riguarda le sanzioni, ma anche per la detrazione dell’imposta.

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