NewsEtichettatura delle apparecchiature elettriche ed elettroniche

6 Settembre 2019

Recentemente l’Agenzia delle dogane sta effettuando, all’atto dell’importazione, rigorosi controlli in merito alla corretta etichettatura delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (cc.dd. AEE).

La norma di riferimento è il d.lgs. 49 del 2014, il quale si propone di prevenire o ridurre gli impatti negativi derivanti dalla produzione di AEE e dalla gestione dei rifiuti degli stessi.

Il corretto smaltimento di tali apparecchi, infatti, riguarda una delle finalità principali della normativa in esame, a tutela e protezione dell’ambiente.

Sotto il profilo oggettivo, la disciplina si applica a tutte le apparecchiature, individuate negli allegati II e III del d.lgs. 49 del 2014, che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici, nonché agli apparecchi di generazione, trasferimento e misurazione di queste correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per quella continua.

L’importatore di tali beni deve, anzitutto, essere iscritto nell’apposito registro, tenuto presso la Camera di Commercio territorialmente competente, pena una sanzione pecuniaria da 30.000 a 100.000 euro.

Inoltre, l’operatore economico deve assicurarsi che sul prodotto vi sia il proprio marchio, che deve contenere il proprio nome o il proprio logo (se registrato) oppure il numero di registrazione.

Per assicurare che i beni non vengano smaltiti come rifiuti misti e facilitare la raccolta differenziata, l’importatore deve garantire altresì che sulle apparecchiature sia riportato il simbolo della raccolta separata, ossia il contenitore di spazzatura su ruote barrato, accompagnato, sotto, da una barra piena orizzontale (all. IX, d.lgs. 49 del 2014).

Il marchio deve essere visibile, leggibile, indelebile e, insieme al simbolo relativo al corretto smaltimento, deve essere apposto sulla superficie dell’AEE o su una superficie visibile dopo la rimozione di un coperchio o di una componente del prodotto stesso.

Se il marchio e il simbolo non possono essere applicati sul bene a causa delle dimensioni o della funzione dello stesso, questi devono essere apposti sull’imballaggio e sulle istruzioni per l’uso.

Infine, l’immissione sul mercato di AEE privi del marchio o del simbolo comporta l’applicazione di sanzioni molto onerose, pari, rispettivamente, a euro da 200 a 1.000 ovvero da 100 a 500 per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato.

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