NewsAutorizzazione obbligatoria per l’esportazione dei dispositivi di protezione individuale (visiere, mascherine, guanti, camici e prodotti simili)

30 Marzo 2020

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/402 della Commissione, del 14 marzo 2020, a decorrere dal 15 marzo 2020 ha subordinato al rilascio di un’apposita autorizzazione l’esportazione verso Paesi terzi di determinati dispositivi di protezione individuale (quali visiere, mascherine, guanti, camici e prodotti simili).

Tale autorizzazione, in Italia, è di competenza del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) – DG UE – Ufficio X della DG per la Politica commerciale internazionale.

Il Regolamento 2020/402 è stato modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2020/426 del 19 marzo 2020, che ha esentato dalla citata procedura le esportazioni di dispositivi di protezione individuale (DPI) verso l’Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia e la Svizzera, nonché verso Andorra, le isole Fær Øer, la Repubblica di San Marino, lo Stato della Città del Vaticano e verso i Paesi e Territori d’oltremare elencati nell’allegato II del TFUE.

L’autorizzazione all’esportazione dei prodotti in questione resta invece necessaria per tutte le altre destinazioni. Per il rilascio di tali autorizzazioni, si rimanda al seguente link del competente Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale: https://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/approfondimenti/autorizzazione-allesportazione-dispositivi-di-protezione-individuale.html

La suddetta autorizzazione non è richiesta per i regimi diversi dall’esportazione, con le precisazioni di seguito riportate:

– non è richiesta l’autorizzazione per le riesportazioni da deposito doganale, in quanto trattasi di merce non unionale;

– sono subordinate alla presenza dell’autorizzazione le esportazioni di dispositivi di protezione individuale contenute nei bagagli dei passeggeri, a meno che non risulti evidente, per la quantità degli stessi, che siano destinati esclusivamente ad un uso personale del passeggero stesso;

– sono subordinate alla presenza dell’autorizzazione le merci esportate per scopi non commerciali (rientrano in tale casistica le merci esportate dal Ministero della Difesa al fine di equipaggiare le proprie Forze armate operanti fuori dalla UE, per tali merci è prevista l’autorizzazione in questione);

– per quanto riguarda le merci in transito, non sono soggette all’autorizzazione all’esportazione in questione le merci dichiarate per l’esportazione definitiva in uno Stato membro della UE prima dell’entrata in vigore del Reg. 2020/402, ma che abbiano lasciato il territorio doganale unionale attraverso il confine di un altro Stato membro dopo il 15 marzo 2020. Infatti, l’autorizzazione prevista dal Reg. 2020/402 è richiesta e deve essere valida al momento dell’accettazione della dichiarazione doganale di esportazione.

Riferimenti: Determinazione direttoriale Prot. 101288/RU del 27 marzo 2020

Nota Prot. 100479/RU del 27 marzo 2020

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