Sono in arrivo importanti novità che riguardano il regime Iva connesso alle prestazioni di trasporto internazionale, giacché saranno considerate non imponibili solo quelle operazioni direttamente fatturate all’esportatore, importatore o destinatario dei beni e non più a soggetti intermediari.
A tale proposito, l’attuale formulazione dell’art. 9 comma 1, n. 2) del d.p.r. n. 633 del 1972 qualifica come servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, non imponibili Iva, “i trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché i trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono assoggettati all’imposta a norma del primo comma dell’art. 69”.
Il tenore letterale della norma sembra, pertanto, collegare la non imponibilità Iva al solo fatto che il servizio di trasporto sia relativo a beni oggetto di trasporto internazionale. L’Amministrazione finanziaria, in alcuni interventi di prassi, aveva affermato che il beneficio della non imponibilità in parola si rende applicabile anche nel caso in cui i trasporti vengano effettuati da più vettori o da terzi subcontraenti, o comunque da soggetti ai quali il trasporto venga sub-commesso dai vettori principali (ad es. circ. n. 26/411138 del 1979, R.M. n. 412019 del 1977, R.M. n. 411861 del 1978). Di conseguenza, il beneficio della non imponibilità, nel settore dei trasporti, è stato generalmente ritenuto applicabile anche ai rapporti di sub-vezione nell’ambito di trasporti internazionali.
Tale interpretazione estensiva è stata, tuttavia, negata dalla sentenza della Corte di Giustizia relativa alla causa C-288/16, con la quale i giudici unionali hanno affermato che la non imponibilità delle operazioni di trasporto internazionale è concessa esclusivamente qualora le stesse siano direttamente connesse alle esportazioni o importazioni di beni. In tale pronuncia era stato affermato che, affinché un servizio possa considerarsi “direttamente connesso” ad un’esportazione/importazione e, quindi, beneficiare della non imponibilità Iva, occorre, tra l’altro, che esso sia fornito direttamente all’esportatore, importatore o destinatario dei beni.
Al fine di adeguare tale interpretazione alla normativa interna, il Legislatore è recentemente intervenuto con la Legge di conversione del d.l. 146 del 2021, la quale, modificando l’art. 9 del d.p.r. Iva, ha precisato che le “prestazioni di cui al primo comma, n. 2) [che possono godere della non imponibilità Iva, ndr] non comprendono i servizi di trasporto resi a soggetti diversi;
- dall’esportatore;
- dal titolare del regime di transito;
- dall’importatore;
- dal destinatario dei beni;
- dal prestatore dei servizi di cui al n. 4 dell’art. 9”.
Particolarmente interessante appare il riferimento a quest’ultima categoria di soggetti che ricomprende “i servizi di spedizione relativi ai trasporti di cui al precedente n. 1), ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione nonché ai trasporti di beni in importazione sempreché i corrispettivi dei servizi di spedizione siano inclusi nella base imponibile ai sensi (3) del primo comma dell’art. 69; i servizi relativi alle operazioni doganali”.
Per quanto sopra, pertanto, per le imprese di trasporto che rendono servizi alle imprese di spedizione risulterà applicabile il regime di non imponibilità a condizione ovviamente che il trasporto abbia ad oggetto beni in esportazione/transito/importazione.
La novità avrà effetto dal 1° gennaio 2022 e non avrà portata retroattiva (in pratica sono fatti salvi le fatture non imponibili anteriori al 2022)
Lo Studio UBFP rimane a disposizione per fornire chiarimenti in merito ai temi qui brevemente trattati.