NewsLa figura dello spedizioniere e il contratto di spedizione: le modifiche del Codice civile previste dal PNRR

28 Febbraio 2022
https://www.ubf-lex.it/wp-content/uploads/2021/10/industrial-port-de-barcelona-in-evening-1280x853.jpg

Con la recentissima legge 29 dicembre 2021, n. 233 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”, è stata definitivamente approvata la riforma della disciplina contenuta nel Codice civile in materia di contratto di spedizione.

In particolare, con l’art. 30 bis è stata introdotta la modifica di istituti di grande rilevanza quali la responsabilità vettoriale per perdita o avaria delle cose trasportate, nonché il privilegio speciale del vettore, dello spedizioniere e del mandatario.

Per quanto riguarda il primo tema, ovvero la responsabilità del vettore, il legislatore ha precisato che i limiti risarcitori previsti in origine dalla legge (ossia 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata e all’importo – 8,33 DSP – di cui all’art. 23.3 della Convenzione CMR) trovano applicazione per i soli trasporti terrestri (nazionali o internazionali).

Al contrario i trasporti aerei, marittimi, ferroviari e fluviali sono da considerarsi soggetti, “sempre che ricorrano i presupposti ivi previsti per il sorgere della responsabilità del vettore”, ai limiti sanciti dalle convenzioni internazionali o dalle leggi nazionali applicabili nei casi specifici.

Una specifica disposizione è poi riservata al trasporto multimodale, in relazione al quale il legislatore stabilisce espressamente che, qualora non sia possibile distinguere in quale fase del trasporto si sia verificato il danno, il risarcimento dovuto dal vettore non potrà essere superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata per quanto riguarda i trasporti nazionali e a 3 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti internazionali.

Per quanto attiene allo spedizioniere, al di là di alcuni aggiornamenti terminologici utili per adattare la nozione codicistica e i relativi obblighi alle prassi operative e commerciali sviluppatesi nel tempo, preme segnalare le seguenti novità:

– la possibilità per il committente di attribuire un potere di rappresentanza allo spedizioniere, il quale potrà assumere la veste anche di mandatario con rappresentanza e non solo dunque di mandatario senza rappresentanza come previsto originariamente dalla normativa codicistica;

–  modifica dell’art. 1741 c.c., dedicato allo spedizioniere vettore, che ora – in ossequio alla giurisprudenza sviluppatasi negli ultimi anni – contiene un esplicito riferimento, anche con riferimento a tale figura, all’applicazione dell’articolo 1696 c.c. in caso di perdita o avaria delle cose trasportate;

estensione del privilegio di spedizioniere e vettore “anche su beni oggetto di un trasporto o di una spedizione diversi da quelli per cui è sorto il credito purché detti trasporti o spedizioni costituiscano esecuzione di un unico contratto per prestazioni periodiche o continuative”: il privilegio speciale che derivi dai crediti sorti dal contratto di spedizione può quindi ora esercitarsi anche sulle cose spedite e non solo su quelle che il mandatario detiene e può riguardare merci diverse rispetto a quelle per cui è sorto il credito, purché i trasporti o le spedizioni in relazione alle quali si agisce costituiscano esecuzione di un unico contratto a prestazioni periodiche o continuative;

– introduzione di un privilegio per il credito del mandatario qualora costui “abbia provveduto a pagare i diritti doganali per conto del mandante”.

Lo Studio UBFP rimane a disposizione per fornire specifici approfondimenti in merito ai temi qui brevemente trattati.

Studio Legale UBFP

Via XX Settembre 33 int. 3
16121 Genova,Italia
Tel. +39 010 8570717
segreteria@ubf-lex.it


Via Fabio Filzi 2
20124 Milano,Italia
Tel. +39 02 87165991