NewsCrisi Ucraina: l’Agenzia delle dogane integra la banca dati TARIC con le misure restrittive verso Russia e Bielorussia

17 Marzo 2022
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Con le informative datate 2 marzo e 7 marzo 2022, aggiornate dagli avvisi del 10 e 15 marzo, l’Agenzia delle dogane ha comunicato alle associazioni di categoria le implementazioni apportate al sistema TARIC e, contemporaneamente, riepilogato le misure sanzionatorie fino ad ora applicate alla Russia e alla Bielorussia in considerazione dell’invasione dell’Ucraina.

Si procede, dunque, ad illustrare di seguito il punto della situazione.

MISURE RESTRITTIVE NEI CONFRONTI DELLE ZONE DELLE OBLAST DI DONETSK E LUHANSK (UCRAINA)

Come noto, il Regolamento del Consiglio (Ue) n. 2022/263 del 23 febbraio 2022 ha istituito, a decorrere dal 24 febbraio 2022, misure restrittive nei confronti dei territori Donetsk e Luhansk, a seguito del riconoscimento delle predette aree dell’Ucraina come non controllate dal governo ucraino e all’invio di forze armate russe in tali zone.

In particolare, è vietata l’importazione nell’Unione Europea di qualsiasi merce originaria dei territori specificati.

Tale divieto, tuttavia, non si applica alle operazioni doganali riferite a:

  1. merci originarie dell’Ucraina ma non dei citati territori (cod. Y983)
  2. l’esecuzione, fino al 24 maggio 2022, di contratti commerciali conclusi prima del 23 febbraio 2022, o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti, previa notificazione all’Autorità competente dell’attività o della transazione, con almeno dieci giorni lavorativi di anticipo (cod. Y983);
  3. merci originarie dei territori sopra specificati che sono state presentate all’esame delle autorità ucraine, per le quali sono state verificate le condizioni per il riconoscimento dell’origine preferenziale e per le quali è stato emesso un certificato d’origine a norma dell’accordo di associazione UE-Ucraina (cod. N954).

E’ altresì vietato vendere, fornire, trasferire o esportare beni e tecnologie elencati nell’Allegato II al Reg. 2022/263 quando sono destinati:

– a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi nei territori specificati,

– all’utilizzo nei territori specificati.

Anche in questo caso sono previste delle deroghe per:

  1. merci destinate all’Ucraina ad esclusione dei territori citati (cod. Y984);
  2. l’esecuzione, fino al 24 agosto 2022, degli obblighi derivanti da un contratto concluso prima del 23 febbraio 2022, o da contratti accessori purché l’Autorità competente sia stata informata con un anticipo di almeno cinque giorni lavorativi (cod. Y983).

Infine, le autorità competenti possano concedere, alle condizioni che ritengono opportune, un’autorizzazione in deroga per i prodotti destinati a particolari scopi previsti dalla normativa (cod. Y985).

MISURE RESTRITTIVE ADOTTATE NEI CONFRONTI DELLA RUSSIA

Come altresì noto, il Regolamento del Consiglio (Ue) n. 2022/328 del 25 febbraio 2022, che modifica il Reg. UE 833/2014, ha istituito, a decorrere dal 26 febbraio 2022, ulteriori misure restrittive all’esportazione in considerazione di azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.

In particolare, il Regolamento vieta l’esportazione di varie categorie di merci destinate alla Russia, tra cui:

  1. beni e tecnologie a duplice uso di cui all’Allegato I Reg. (Ue) 2021/821;
  2. beni che potrebbero contribuire al potenziamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Russia (All. VII Reg. (Ue) 2022/328);
  3. beni e tecnologie adatti all’uso nella raffinazione del petrolio (All. X Reg. (UE) 2022/328);
  4. beni e tecnologie adatti all’uso nell’aviazione o nell’industria spaziale elencati (All. XI Reg. (UE) 2022/328).

Anche per tali divieti sono previste specifiche deroghe per:

1) i beni e le tecnologie destinate alla Russia ma non ricomprese negli Allegati sopra menzionati (cod. Y995 e Y996);

2) l’esecuzione degli obblighi derivanti da un contratto concluso prima del 26 febbraio 2022, o da contratti accessori, con differenziate previsioni definite a seconda delle categorie di beni di cui all’elenco precedente.

− sub. a): le esportazioni possono essere effettuate purché corredate di apposita autorizzazione richiesta all’Autorità competente entro il 30 aprile 2022 (cod. Y991);

− sub. b): le esportazioni possono essere effettuate purché corredate di apposita autorizzazione richiesta all’Autorità competente entro il 30 aprile 2022 (cod. Y991).

− sub. c): le esportazioni della specie devono essere effettuate entro il 27 maggio 2022 (cod. Y993);

− sub. d): le esportazioni della specie devono essere effettuate entro il 28 marzo 2022 (cod. Y994);

Infine, sono previste ulteriori deroghe per determinati beni in caso di utilizzi particolari, destinazioni d’uso previste dalla normativa e particolari ragioni di emergenza debitamente giustificate.

Sempre con riguardo alle misure restrittive previste nei confronti della Russia, si segnala altresì il Regolamento del Consiglio (Ue) n. 2022/394 del 09 marzo 2022, che a sua volta modifica il Reg. Ue n.833/2014, istituendo il divieto di vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni e tecnologie per la navigazione marittima elencati nell’Allegato IV. Anche in questo caso, la normativa prevede specifiche deroghe per determinati usi.

MISURE RESTRITTIVE ADOTTATE NEI CONFRONTI DELLA BIELORUSSIA

Con Regolamento del Consiglio (Ue) n. 2022/355 del 02 marzo 2022, poi, sono state aggiornate ed istituite nuove misure restrittive destinate alla Bielorussia.

In particolare, si segnala il divieto di esportazione, diretta o indiretta, delle seguenti merci:

  • beni e tecnologie a duplice uso (di cui all’Allegato I del Reg. Ue 2021/821);
  • attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna (All. III Reg. 2006/765);
  • beni che potrebbero contribuire al potenziamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Bielorussia (All. II Reg. 2022/355);
  • i prodotti utilizzati per la produzione o la fabbricazione di prodotti del tabacco (All. V Reg. 2022/355);
  • i macchinari (All. XII Reg. 2022/355).

In caso di usi specifici e determinate motivazioni, il divieto può essere derogato nei limiti previsti dalla normativa.

Sempre con riguardo alle misure restrittive nei confronti della Bielorussia, si segnala altresì il Regolamento del Consiglio (Ue) n. 2022/398 del 09 marzo 2022, che modifica il Reg. Ue 765/2006, istituendo il divieto di “vendere, fornire, trasferire o esportare banconote denominate in euro alla Bielorussia o a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia, ivi compresi il governo bielorusso e la banca centrale della Bielorussia, o per un uso in Bielorussia”.

Sono previste deroghe soltanto qualora l’esportazione sia necessaria per:
1. uso personale da parte di persone fisiche che si recano in Bielorussia o dei loro familiari più stretti che li accompagnano; oppure
2. scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari od organizzazioni internazionali in Bielorussia che godono di immunità in virtù del diritto internazionale.

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Con particolare riferimento ai beni dual use, si ricorda che in ogni caso e senza possibilità di deroga, con la recente nota prot. n. 6830 del 7 marzo 2022, il Ministero degli Affari Esteri, tramite l’Autorità nazionale UAMA, ha comunicato la sospensione, per il periodo di un mese, di tutti i provvedimenti autorizzativi rilasciati verso Russia e Bielorussia.

In ultimo si segnala che la mancata applicazione dei regolamenti (UE) del Consiglio adottati ai sensi dell’articolo 215 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea, concernenti misure restrittive nei confronti di determinati Paesi terzi assoggettati ad embargo commerciale, è sanzionata dall’art. 20 del d.lgs. 15 dicembre 2017, n. 221, che prevede, per le diverse condotte, la reclusione da un minimo di un anno a un massimo di sei anni, la multa da un minimo di 15.000€ a un massimo di 250.000€ oltre la confisca delle cose che servirono a commettere il reato.

Riferimenti: Agenzia delle dogane, informativa prot. n. 99410/RU del 2 marzo 2022

Agenzia delle dogane, informativa prot. n. 105746/RU del 7 marzo 2022

Agenzia delle dogane, Avviso 10 marzo 2022 (Russia)

Agenzia delle dogane, Avviso 15 marzo 2022 (Russia)

Agenzia delle dogane, Avviso 15 marzo 2022 (Bielorussia)

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