NewsCrisi Ucraina: in vigore il sesto pacchetto di sanzioni Ue contro Russia e Bielorussia

29 Giugno 2022
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Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea l. 153 del 3 giugno 2022, è stato pubblicato il sesto pacchetto di sanzioni adottate dal Consiglio nei confronti di Russia e Bielorussia, che ha modificato e inasprito ulteriormente gli attuali divieti in conseguenza del perdurare del conflitto in Ucraina.

La nuova misura adottata consta di ben 10 provvedimenti che incidono sia in ambito economico che personale, imponendo nuove limitazioni al commercio e integrando gli elenchi di beni e soggetti colpiti dalle misure restrittive. In particolare, le novità più significative riguardano le seguenti sanzioni:

  • divieto di acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, petrolio greggio o prodotti petroliferi originari della Russia o esportati dalla Russia, fatta eccezione per il petrolio greggio fornito mediante oleodotto. Tale divieto, tuttavia, non troverà applicazione: a) fino al 5 dicembre 2022, alle operazioni una tantum per consegna a breve termine concluse ed eseguite prima di tale data o all’esecuzione di contratti di acquisto, importazione o trasferimento di merci del codice NC 2709 conclusi prima del 4 giugno 2022 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione degli stessi, a condizione che siano stati notificati dallo Stato membro interessato alla Commissione entro il 24 giugno 2022 e le operazioni una tantum per consegna a breve termine siano notificate dallo Stato membro interessato alla Commissione entro 10 giorni dal completamento; b) fino al 5 febbraio 2023, per le medesime operazioni di cui al punto che precede di cui al codice NC 2710; c) all’acquisto, all’importazione o al trasferimento di petrolio greggio trasportato per via marittima e di prodotti petroliferi elencati nell’allegato XXV se tali beni sono originari di un Paese terzo e sono solo caricati in Russia, in partenza dalla Russia o in transito attraverso la Russia, a condizione che tanto l’origine quanto il proprietario di tali beni non siano russi; d) al petrolio greggio di cui al codice NC 2709 00 consegnato mediante oleodotto dalla Russia agli Stati membri. (Regolamento UE 879/2022);
  • Divieto di fornire assistenza tecnica, servizi di intermediazione o finanziamenti o assistenza finanziaria relativi al trasporto verso paesi terzi di petrolio greggio o prodotti petroliferi originari della Russia o esportati dalla Russia. Tale divieto non troverà applicazione sino al 5 dicembre 2022 per i contratti conclusi prima del 4 giugno 2022 (Regolamento UE 879/2022);
  • Divieto di prestare, direttamente o indirettamente, servizi contabili di auditing o revisione legale dei conti o in generale di consulenza fiscale nei confronti di entità riconducibili al governo russo o persone giuridiche, entità ed organismi stabiliti in Russia.
  • Divieto di prestare servizi specializzati di messaggistica finanziaria (sistema SWIFT), utilizzati per scambiare dati finanziari, alle persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia e Bielorussia i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % dalle entità elencate nel provvedimento (Decisioni PESC 882 e 884 del 2022);
  • Modifica e sostituzione dell’All. XXI recante l’elenco dei beni e delle tecnologie di lusso originari della Russia oggetto del divieto di acquisto, importazione o trasferimento nell’Unione previsto e regolato all’art. 3 decies del Regolamento 833/2014 (Regolamento 879/2022);
  • Modifica dell’elenco delle persone fisiche e giuridiche alle quali è imposto il divieto di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di beni o tecnologie a duplice uso. L’incremento della lista riguarda le operazioni commerciali con Russia e Bielorussia (Regolamento UE 879/2022);
  • Modifica dell’elenco dei beni e delle tecnologie oggetto di divieto di trasferimento a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza in Russia (Regolamento 879/2022);
  • Modifica degli elenchi di persone fisiche e giuridiche stabilite in Bielorussia, sottoposte al congelamento dei fondi e delle risorse economiche previste dal Regolamento 765/2006, All. 1 (Regolamento UE 876/2022);
  • Sospensione delle attività di radiodiffusione effettuate da tre canali dello Stato russo.

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