NewsUE/Russia: in vigore l’ottavo pacchetto di sanzioni

13 Ottobre 2022
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Con l’ottavo pacchetto di sanzioni, pubblicato in Gazzetta Ufficiale L 259 I in data 6 ottobre 2022, l’Unione europea ha previsto nuove restrizioni nei confronti della Federazione russa.

Di seguito sono brevemente riepilogate le nuove misure:

Divieto di importazione merci originarie ed esportazione di determinati beni dalle zone di Zaporizhzhia e Kherson

Con il Regolamento (UE) 2022/1903, l’Unione europea ha esteso l’ambito geografico delle misure sanzionatorie già previste per le zone di Donetsk, Luhansk anche alle aree ucraine  che non si trovano più sotto il controllo del governo, ossia gli oblast di Zaporizhzhia e Kherson.

Restrizione all’export

  • È stata vietata la vendita o il trasferimento a qualsiasi titolo di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni elencati nell’allegato I del Regolamento (UE) n. 258/2012, anche non originari dell’Unione.
  • Con il Regolamento (UE) 2022/1904 è stato ulteriormente modificato l’allegato VII del Regolamento 833/2014 per quanto concerne la lista di prodotti soggetti a divieto di esportazione (prodotti “quasi dual use), tra cui sono stati inclusi: taser elettrici, spray urticanti, prodotti utilizzabili per l’esecuzione di esseri umani tramite iniezione letale, dispositivi a semiconduttore, circuiti integrati elettronici, apparecchi fotografici.
  • Profonde modifiche sono state apportate anche all’art. 3 quater del Regolamento 833/2014, ove è stato introdotto il divieto di esportazione per numerosi beni e tecnologie indicate nell’apposita “Parte B”, quali guarnizioni per freni, strumenti di misurazione di pressione, antenne ecc..
  • È stato altresì sostituito l’elenco di cui all’allegato XXIII, contenente i beni atti a contribuire al rafforzamento delle capacità industriali russe in quanto ritenuti prodotti strategici, la cui esportazione o trasferimento è vietato.

Sono tuttavia previste alcune deroghe per i contratti conclusi prima del 7 ottobre 2022.

Restrizioni all’import

  • Con il Regolamento (UE) 2022/1904 citato è stato aggiornato l’all. XVII del Regolamento 833/2014 con riferimento al divieto di importazione di beni siderurgici russi (ricomprendendo barre di acciaio e ferro, prodotti laminati a caldo o a freddo, beni in acciaio inossidabile) ed è stato altresì esteso il divieto in parola anche ai prodotti siderurgici sottoposti a trasformazione in un Paese terzo e che incorporano alcuni prodotti siderurgici originari della Russia. Tale misura, dunque, inibisce la possibilità di importare beni che abbiano al loro interno materie prime russe lavorate in Paesi terzi. a tale proposito, pertanto, dovrà essere massima l’attenzione degli operatori poichè occorrerà verificare non solo l’origine doganale del prodotto finito ma anche quella dei suoi componenti.
  • È stata vietata la possibilità di acquistare, importare o trasferire nell’Unione, direttamente o indirettamente, carbone e altri prodotti elencati nell’allegato XXII del Regolamento 833/2014, se sono originari della Russia o sono esportati dalla Russia.
  • È stato esteso l’elenco dei beni soggetti a divieto di importazione o comunque di trasferimento in UE. Tali prodotti, che generano introiti significativi per la Russia, sono indicati nell’allegato XXI del Regolamento 833/2014. Si evidenziano, ad esempio: alcuni macchinari ed elettrodomestici, sigarette, plastica, veicoli, tessili, calzature, cuoio, ceramica, alcuni prodotti chimici e cosmetici e gioielli non in oro.

Anche nel caso dei divieti all’importazione sono previste alcune deroghe sia per un periodo di tempo predeterminato (con riferimento ai contratti stipulati prima dell’entrata in vigore del pacchetto sanzionatorio) che in casi autorizzati dall’Amministrazione.

Attuazione del tetto massimo del prezzo del petrolio

E’ stato disposto un nuovo divieto di trasporto verso Paesi terzi di petrolio greggio (NC 2909 00) e prodotti petroliferi (NC 2710) originari o esportati dalla Russia, anche mediante trasbordo da nave a nave, rispettivamente a partire dal 5 dicembre 2022 e dal 5 febbraio 2023

È stata tuttavia prevista una deroga, connessa alla fissazione di un tetto al prezzo del petrolio russo trasportato via mare (c.d. price cap). Sarà possibile, dunque, gli operatori europei, trasportare verso Paesi terzi petrolio di origine russo o esportato dalla Russia solo qualora il prezzo di acquisto al barile del petrolio si collochi al di sotto di un prezzo determinato dal Consiglio.

Divieto di prestare servizi

È stato previsto il divieto di prestare servizi di consulenza giuridica e informatica o servizi di architettura, di ingegneria o contabili al governo russo o persone giuridiche russe. Tale divieto, tuttavia, prevede alcune deroghe sia temporali che con riferimento alla salvaguardia del diritto alla difesa in ambito giudiziario.

Rimane consentita la fornitura di assistenza tecnica connessa a beni lecitamente esportati in Russia, a condizione che la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di detti beni non siano vietate nel momento in cui avviene la fornitura di assistenza tecnica.

Restrizioni soggettive 

Tra le misure soggettive restrittive, si segnala che i Regolamenti di esecuzione (UE) 2022/19052022/1906 hanno  hanno ampliato l’elenco delle persone fisiche e giuridiche soggette a sanzioni previste nell’allegato I del Regolamento (UE) n. 269/2014. Tra questi, alcune società del settore della difesa russa, la società SC Goznak (responsabile della stampa dei passaporti russi), nonché il costruttore di aeromobili russo JSC Irkut Corporation.

Alla luce del mutato quadro normativo appare opportuno, per tutte le aziende interessate, aggiornare i pareri e le due diligence soggettive e oggettive effettuate negli ultimi mesi, al fine di verificare che la propria operatività sia ancora conforme alla normativa sanzionatoria unionale.

Lo Studio UBFP rimane a disposizione dei propri clienti per fornire ulteriori chiarimenti e indicazioni in merito all’ottavo pacchetto sanzionatorio, qui brevemente illustrato, nonché per supportare le imprese anche nell’aggiornamento delle analisi soggettive e oggettive finora effettuate.

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