NewsCessioni all’esportazione e onere della prova: perché è importante curare la fase di trasporto e di presentazione delle merci in Dogana

28 Ottobre 2022
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Con una recente sentenza del luglio 2022, la Commissione tributaria regionale del Friuli-Venezia Giulia fornisce agli esportatori un nuovo spunto di riflessione in materia di cessione all’esportazione.

Come noto, in caso di cessioni all’esportazione non imponibili ai fini IVA effettuate nei confronti di Paesi extra UE ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a) del dpr del 26 ottobre 1972, n. 633, il cedente, emettendo fattura non imponibile, è gravato dall’onere di provare l’avvenuta esportazione mediante l’esibizione di documentazione di origine non meramente privata.

Nel caso in esame, il contribuente non è riuscito a esibire detta documentazione a causa della mancata restituzione delle bollette doganali da parte del trasportatore.

Sul punto, nonostante l’esportatore avesse fornito documentazione di origine privata, quali le fatture o la documentazione bancaria attestante il pagamento, per sostanziare le avvenute operazioni di export, detti documenti non sono stati ritenuti idonei da parte della Commissione che, ribadendo l’orientamento della più recente Cassazione, ha evidenziato come la normativa – per poter ritenere i beni definitivamente usciti dal territorio unionale – richieda mezzi di prova certi ed incontrovertibili, quali le attestazioni di pubbliche amministrazioni del Paese di destinazione dell’avvenuta presentazione delle merci in dogana, la vidimazione apposta dall’ufficio doganale sulla fattura, le bolle d’accompagnamento, i documenti internazionali di trasporto o gli altri documenti previsti dall’amministrazione finanziaria.

Il contribuente, dunque, deve attivarsi tempestivamente e diligentemente per acquisire la documentazione necessaria a sostanziare la chiusura dell’operazione di esportazione (documenti di trasporto, bolla doganale, visto a uscire ecc.). In questo senso, dunque, risulta prudente per gli esportatori curare il trasporto dei propri beni fino alla Dogana di export nonchè gestire le operazioni doganali tramite propri fiduciari al fine di evitare carenze documentali in caso di verifica e, eventualmente, la ripresa a tassazione dell’IVA.

Lo Studio UBFP rimane a disposizione per fornire chiarimenti in merito ai temi qui brevemente trattati.

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