NewsModificate le sanzioni per le violazioni delle misure restrittive UE

29 Giugno 2023
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Con il decreto legge 13 giugno 2023, n. 69, entrato in vigore il 14 giugno 2023, è stata modificata la disciplina sanzionatoria nazionale relativa alle violazioni concernenti alcune operazioni commerciali (tra le quali figurano l’import e l’export) effettuate su prodotti listati per effetto di misure restrittive disposte dall’Unione europea nei confronti di alcuni Paesi terzi, come, ad, esempio, la Russia (decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221).

La normativa in parola introduce, innanzitutto, un’importante novità: anche le importazioni di merci listate, soggette a restrizioni, effettuate in violazione della normativa europea, in precedenza punite soltanto in via amministrativa, rientrano ora nel novero delle condotte penalmente punibili.

In particolare, si evidenziano nel prosieguo le principali modifiche apportate dalla normativa in commento, evidenziando le modifiche apportate al testo del d.lgs. 221 del 2017:

Art. 20, comma 1

Dopo la modifica del 13 giugno, tale disposizione normativa prevede la punizione con la reclusione fino a sei anni per chiunque, in violazione dei divieti contenuti nei regolamenti (UE) concernenti misure restrittive:

  • effettua operazioni di importazione di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali (in precedenza era prevista una mera sanzione di natura amministrativa);
  • effettua operazioni di esportazione di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali (in precedenza la cornice edittale era fissata tra i due e i sei anni);
  • presta servizi di qualsiasi natura soggetti a misure restrittive unionali (in precedenza la cornice edittale era fissata tra i due e i sei anni);
  • partecipa a qualsiasi titolo a procedure per l’affidamento di contratti di appalto pubblico o di concessione soggetti a misure restrittive unionali o esegue, in tutto o in parte, uno o più dei medesimi contratti (in precedenza tale condotta non era prevista nel d.lgs. 221 del 2017).

Art. 20, commi 2 e 3

Il d.l. 13 n. 69 del 2023 ha introdotto nuove fattispecie di reati:

  • art. 20, comma 2: è stata introdotta la sanzione penale della reclusione fino a sei anni e la multa da 25.000 a 250.000 euro per tutti coloro che effettuano le operazioni previste dal primo comma senza aver ottenuto l’autorizzazione prevista dalla relativa normativa al fine di poter compiere tali operazioni, oppure con una autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false;
  • art. 20, comma 3: è stata introdotta la sanzione penale della reclusione fino a quattro anni e la multa da 15.000 a 150.000 euro per tutti coloro che effettuano le operazioni previste dal primo comma in difformità dagli obblighi prescritti dalla relativa autorizzazione.

Art. 20, comma 3 bis (Sanzione amministrativa)

Il decreto in commento ha altresì aggiunto all’art. 20 del d.lgs. 221 del 2017 il comma 3 bis, disponendo una sanzione amministrativa da euro 15.000 a euro 90.000 per coloro che effettuando le operazioni previste dal primo comma:

  • omettono di comunicare all’Autorità competente le variazioni dei dati e delle informazioni contenuti nella domanda di autorizzazione entro 15 giorni dal verificarsi della variazione;
  • non provvedono alla conservazione della documentazione relativa alle operazioni effettuate in regime di autorizzazione specifica individuale negli archivi della propria sede legale, per un periodo non inferiore a cinque anni a decorrere dalla fine dell’anno nel quale le operazioni hanno avuto luogo;
  • non presentano i documenti richiesti dall’Autorità competente.

Confisca

Infine, al d.lgs. 221 del 2017 è stato aggiunto l’art. 21 bis, il quale prevede che, fatto salvo quanto disposto dal Codice penale, si applica la confisca obbligatoria delle cose servite o destinate a commettere i reati previsti dai commi 1 e 2 dell’art. 20, nonché delle cose che ne sono il prodotto o il profitto, prevedendo altresì la possibilità per il giudice di applicare la confisca per equivalente su altri beni nella disponibilità del condannato, anche se detenuti per interposta persona.

 

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