NewsNuovo pacchetto sanzionatorio per le violazioni in materia di dual use

30 Giugno 2023
https://www.ubf-lex.it/wp-content/uploads/2022/12/tyler-casey-CkZF0-etxU8-unsplash-1280x720.jpg

Con il decreto legge 13 giugno 2023, n. 69, entrato provvisoriamente in vigore il 14 giugno in attesa della conversione in Parlamento, è stato modificato il d.lgs. 15 dicembre 2017, n. 221 che disciplina, a livello nazionale, le sanzioni previste nell’ambito delle operazioni aventi a oggetto i beni c.d. dual use (Regolamento UE 2021/821, cd “Regolamento dual use”).

Come noto, i prodotti a duplice uso sono beni, inclusi i software e le tecnologie, che sebbene abbiano prevalentemente un utilizzo civile possono essere impiegati anche a scopi militari e per cui sono previste limitazioni in caso di esportazione.

Al fine di poter movimentare e compiere determinate operazioni aventi a oggetto tali tipologie di merci, la normativa europea e nazionale impone precisi vincoli agli operatori economici. Tali restrizioni si sostanziano, in linea generale, nella necessità di richiedere autorizzazioni alle Autorità competenti e nella previsione di sanzioni in caso di violazioni.

A tale riguardo, si passa in rassegna il nuovo impianto sanzionatorio introdotto dal decreto in commento, evidenziando le modifiche apportate al testo del d. lgs. 221 del 2017:

Art. 18, comma 1

Dopo la modifica del 13 giugno, tale disposizione normativa prevede la reclusione fino a sei anni e la multa dai 25.000 ai 250.000 euro per chiunque, in relazione ai prodotti a duplice uso listati o di prodotti a duplice uso non listati, anche in forma intangibile, in assenza della relativa autorizzazione ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false:

  • effettua operazioni di esportazione (in precedenza la cornice edittale era fissata tra i due e i sei anni, in alternativa alla multa);
  • effettua operazioni di transito all’interno dell’Unione europea (in precedenza la cornice edittale era fissata tra i due e i sei anni, in alternativa alla multa)
  • effettua operazioni di trasferimento all’interno dell’Unione europea (in precedenza la cornice edittale era fissata tra i due e i sei anni, in alternativa alla multa);
  • presta servizi di intermediazione (in precedenza la cornice edittale era fissata tra i due e i sei anni, in alternativa alla multa);
  • presta assistenza tecnica (in precedenza tale condotta non era sanzionata).

Art. 18, commi 2 e 3

Il d.l. n. 69 del 2023 ha modificato le seguenti fattispecie di reato:

  • 18, comma 2: viene punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa da 15.000 a 150.000 euro chiunque effettui le operazioni o presti i servizi di cui al primo comma dell’art. 18 in difformità dagli obblighi prescritti dalla relativa autorizzazione (in precedenza le condotte concernenti le prestazioni di assistenza tecnica non erano penalmente perseguite);
  • 18, comma 3:: sono puniti con l’arresto fino a due anni e con l’ammenda da 15.000 a 90.000 euro gli operatori che non informano il UAMA (Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento) relativamente all’applicazione delle clausole di catch-all nei casi previsti dal Regolamento dual use e nel caso di violazione dell’obbligo di informazione ai sensi dell’art. 9, comma 7, del d. lgs. n. 221 del 2017.

Art. 18, comma 4 (Sanzione amministrativa)

Il decreto in commento ha altresì previsto una sanzione amministrativa da euro 15.000 a euro 90.000 per coloro che, effettuando le operazioni previste dal primo comma dell’art. 18, salvo che il fatto costituisca reato:

  • omettono di comunicare all’Autorità competente le variazioni dei dati e delle informazioni contenuti nella domanda di autorizzazione entro 15 giorni dal verificarsi della variazione;
  • violano gli obblighi di tenuta, conservazione ed esibizione della documentazione relativa alle operazioni effettuate o ai servizi resi, di cui all’articolo 27 del Regolamento dual use;
  • violano gli obblighi stabiliti in materia di comunicazioni semestrali della lista riepilogativa delle operazioni effettuate in regime di autorizzazione generale europea e nazionale.

Art. 21 bis (Confisca)

Al d.lgs. n. 221 del 2017 è stato aggiunto l’art. 21 bis in cui si prevede che, fatto salvo quanto disposto dal Codice penale, si applica obbligatoriamente la confisca delle cose servite o destinate a commettere i reati previsti dai commi 1 e 2 dell’art. 18, nonché delle cose che ne sono il prodotto o il profitto, prevedendo altresì la possibilità per il giudice di applicare la confisca per equivalente su altri beni nella disponibilità del condannato, anche se detenuti per interposta persona.

Durata delle autorizzazioni

La normativa in parola ha modificato anche la durata delle autorizzazioni “specifiche individuali” e “globali individuali”, disponendo che possono essere concesse per una durata massima pari a quanto previsto dal Regolamento dual use (due anni).

Autorizzazione per le cessioni intracomunitarie

Nel caso in cui materiali o informazioni classificate relative a prodotti a duplice uso siano oggetto di cessioni intracomunitarie, l’operatore deve ora presentare domanda di autorizzazione al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) per il tramite dell’Autorità competente.

 

Lo Studio Legale UBFP, specializzato nel settore, rimane a disposizione delle imprese per fornire maggiori informazioni in merito all’evoluzione della disciplina in commento, nonché per supportarle nell’analisi dei beni da esportare e nella richiesta delle autorizzazioni necessarie.

Studio Legale UBFP

Via XX Settembre 33 int. 3
16121 Genova,Italia
Tel. +39 010 8570717
segreteria@ubf-lex.it


Via Fabio Filzi 2
20124 Milano,Italia
Tel. +39 02 87165991