NewsProdotti siderurgici russi e prova dell’origine: nuovi chiarimenti per gli importatori unionali

31 Ottobre 2023
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Con l’Avviso datato 6 ottobre 2023, l’Agenzia delle dogane è intervenuta nuovamente per fornire alcune specificazioni in merito a quanto già espresso nel precedente Avviso del 22 settembre 2023 in materia di importazioni di prodotti siderurgici che incorporano al loro interno componenti di origine russa.

Come noto, con i recenti interventi sanzionatori ratificati dall’Ue a seguito del conflitto in Ucraina è stato introdotto, all’interno del Regolamento (UE) n. 833 del 2014, l’articolo 3 octies, con cui è stato disposto il divieto di importare o acquistare, direttamente o indirettamente, i prodotti siderurgici elencati nell’allegato XVII del Regolamento citato sottoposti a trasformazione in un Paese terzo ma che incorporano prodotti siderurgici, originari della Russia, elencati nel medesimo allegato.

Con l’Avviso in commento, in particolare, l’Ufficio ha recepito e tradotto le FAQ pubblicate sul sito dell’Unione europea in materia di prove dell’origine dei fattori produttivi.

E invero, dalla data di entrata in applicazione del divieto – 30 settembre 2023 – gli operatori si sono interrogati più volte in merito al tipo di documentazione da raccogliere per poter provare la legittimità delle proprie importazioni.

Sul punto, l’Ue e l’Agenzia hanno chiarito i contenuti del Mill test certificate e la qualità degli ulteriori mezzi di prova:

  • Mill test certificate (MTC): laddove riportante tutti gli elementi informativi necessari, rappresenta uno dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e non è possibile prevederne un modello standardizzato;
  • altri mezzi di prova: l’origine dei fattori produttivi può essere stabilita anche con altri, quali una dichiarazione dell’esportatore o del produttore che, attestando di aver svolto adeguate verifiche, dichiari che il prodotto non contiene acciaio o ferro originari della Russia, ovvero con il ricorso a ulteriori mezzi di prova ovvero a una combinazione di essi come fatture, bolle di consegna, dichiarazioni del fornitore, corrispondenza commerciale, descrizioni di produzione, certificati di qualità e clausole negli ordini di acquisto o nei contratti eseguiti, a condizione che includano informazioni sull’origine dei fattori produttivi impiegati.

Si ricorda che all’atto della presentazione della merce in Dogana, gli importatori sono responsabili per quanto dichiarato e che, in caso di ragionevole dubbio, le Autorità doganali possono chiedere a questo ultimi mezzi di prova supplementari rispetto a quanto già fornito in sede di sdoganamento.

A tale proposito, è fondamentale per gli importatori svolgere una adeguata due diligence dei propri flussi sia in termini di mappatura degli stessi che per valutare la correttezza e la coerenza della documentazione ricevuta dai fornitori.

I professionisti dello Studio UBFP sono a disposizione delle imprese per supportarle nell’adempimento degli obblighi introdotti dall’Ue, con particolare riferimento alle nuove verifiche documentali e contrattuali che si rendono necessarie nei rapporti con i fornitori.

 

Riferimenti: Agenzia delle dogane, Avviso del 6 ottobre 2021

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