NewsDecreto ministeriale di attuazione della nuova legge di bilancio: focus su depositi fiscali e depositi registrati

2 Marzo 2018

La nuova legge di bilancio, con effetti a partire dal 1° febbraio 2018, ha modificato la disciplina applicabile, ai fini dell’Iva e dell’accisa, ai prodotti energetici introdotti in un deposito fiscale o in un deposito registrato di cui agli articoli 23 e 8 del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (“Tua”).

La norma prevede il versamento dell’Iva come condizione per l’immissione in consumo o estrazione dei carburanti (benzina e gasolio) dal deposito, qualunque sia la provenienza del prodotto introdotto. L’imposta dovrà essere versata da parte del soggetto per conto del quale l’operazione viene effettuata.

Tali novità sono diventate operative con il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 13 febbraio 2018 che, oltre ad aver delimitato il campo di applicazione delle norme, riservate solo ai carburanti destinati ai motori per autotrazione, ha esplicitato le eccezioni al ricorrere delle quali l’Iva è applicata con i meccanismi ordinari.

Ai sensi dell’art. 3, infatti, sono indicati quali soggetti affidabili, e dunque legittimati a operare con garanzia dell’imposta per gli acquisti intra Ue oppure in regime ordinario per gli acquisti nazionali e extra Ue, coloro che sono titolari di autorizzazione Aeo, di esonero cauzionale ai fini doganali (art. 90, d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43, “Tuld”) o ai fini accise (art 5, comma 3, lett. a), Tua).

Il decreto individua, altresì, le forme in cui potrà essere prestata la garanzia, a favore del competente Ufficio dell’Agenzia delle entrate, per una durata di dodici mesi dall’immissione in consumo dal deposito fiscale e per l’importo corrispondente all’Iva dovuta.

In ultimo, sono chiarite le modalità di versamento dell’imposta, che dovrà essere corrisposta tramite modello F24 dal depositante.

La ricevuta di versamento dovrà essere consegnata in originale al gestore del deposito fiscale o destinatario registrato al fine di effettuare l’immissione in consumo o l’estrazione. Tali soggetti, infine, dovranno verificare la presenza del modello di pagamento tramite l’accesso sul proprio cassetto fiscale.

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