NewsDual use: novità in vigore dal 1° febbraio

5 Marzo 2018

Il 1° febbraio 2018 è entrato in vigore il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni europee e agli accordi internazionali in materia di prodotti e tecnologie dual use, di embarghi commerciali e di commercio di beni soggetti al regolamento antitortura.

La prima novità consiste nella volontà del legislatore di dettare una normativa unitaria per le tre tipologie di prodotti (duplice uso; che potrebbero essere utilizzati per la pena di morte o per la tortura; listati a seguito di misure restrittive unionali) individuando nel Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per la politica commerciale internazionale – l’Autorità competente al rilascio delle autorizzazioni previste dal decreto.

Tale uniformità di disciplina ha, peraltro, determinato un inasprimento della disciplina sanzionatoria che, attestandosi su quella già vigente per il dual use, prevede ora la pena della reclusione anche per le violazioni in materia di tortura e di embarghi.

È inoltre prevista, per tutte le ipotesi di violazione del d.lgs. 221 del 2017, la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere i reati: in mancanza di tali cose, è stata introdotta la possibilità di confiscare beni di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente al prezzo o al profitto del reato (c.d. confisca per equivalente).

Dal punto di vista sostanziale, la nuova normativa ha introdotto significative innovazioni, estendendo espressamente la disciplina del decreto anche ai c.d. intangibles, ossia i progetti, il design, il software, la tecnologia inerenti la produzione, lo sviluppo o l’utilizzo di prodotti controllati.

Con particolare riferimento ai prodotti a duplice uso, è stata inoltre normata, per la prima volta a livello nazionale, la clausola catch all, denominata clausola onnicomprensiva mirata, in forza della quale l’Autorità competente subordina ad autorizzazione anche prodotti non listati (ossia non ricompresi nell’elenco di cui all’all. I al Reg. Ce 428 del 2009), qualora abbia acquisito notizia che detti prodotti possono essere utilizzati per lo sviluppo di armi chimiche, biologiche, nucleari, nonchè per gli altri motivi previsti dagli artt. 4, 5 e 8, Regolamento duplice uso.

Per quanto attiene la disciplina delle autorizzazioni, di grande rilevanza per gli operatori è la previsione della possibilità di chiedere al Mise una specifica dichiarazione, denominata Licenza Zero, che attesti che una determinata merce non è soggetta ad autorizzazione dual use.

Occorre, peraltro, rilevare che tale strumento non trova al momento concreto utilizzo, necessitando di norme attuative che ne prevedano le modalità di applicazione.

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