NewsProva delle esportazioni ad ampio raggio

26 Luglio 2018

L’Amministrazione finanziaria deve valutare qualsiasi documento prodotto dal contribuente, idoneo a dimostrare l’effettiva fuoriuscita della merce dal territorio unionale, non essendo previste, a tale scopo, prove tassative.

Sono così riassumibili le conclusioni dell’Avvocato Generale relative alla causa C-495/17, che hanno fornito un’importante precisazione relativa allo spinoso tema della prova dell’esportazione.

In particolare, nel caso in esame, ci si è chiesto se il carnet Tir sia un documento idoneo a dimostrare la fuoriuscita della merce dal territorio dell’Unione, pur non essendo equiparabile ad una dichiarazione d’esportazione.

Come noto, tale documento consente il trasporto di merci su strada, limitando i controlli e l’espletamento delle formalità doganali alla sola fase di partenza del carico e al suo arrivo a destinazione, eliminando i controlli nelle dogane di transito intermedio e il pagamento di eventuali dazi.

Investito della questione, l’Avvocato generale ha avuto modo di precisare che il principio della certezza del diritto richiede che gli effetti di una norma giuridica debbano essere chiari e prevedibili per coloro che vi sono sottoposti.

Nel caso di specie, è stato accertato che il diritto rumeno non stabilisce espressamente quali tipi di documenti costituiscano la prova che le merci trasportate sono state esportate, lasciando libero il contribuente di produrre la documentazione che ritiene più idonea.

Per quanto riguarda il principio di proporzionalità, la Corte ha dichiarato che gli Stati membri devono far ricorso a mezzi che, pur consentendo di raggiungere efficacemente l’obiettivo perseguito dal diritto interno, portino il minor pregiudizio possibile agli obiettivi e ai principi stabiliti dalla normativa dell’Unione.

Sulla base del principio di certezza del diritto, pertanto, gli obblighi in tema di prove dovrebbero essere disciplinati dalla normativa nazionale e non dovrebbero eccedere lo stretto necessario per tutelare l’Erario.

Allo stesso tempo, secondo il parere dell’Avvocato Generale, le condizioni sostanziali per la non imponibilità in caso di esportazioni (trasporto della merce fuori dal territorio unionale), non possono essere limitate dall’obbligo di presentazione di una documentazione tassativa, laddove, anche attraverso l’utilizzo di prove alternative, si riesca a dimostrare la fuoriuscita dei beni dal territorio dell’Unione.

In quest’ottica è, pertanto, condivisibile che anche un carnet Tir, al pari dell’Mrn o di altri documenti di trasporto, possa essere considerato un valido strumento probatorio, ai fini della non imponibilità Iva.

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