NewsAcquisti di carburante: gli obblighi in vigore dal 1° luglio 2018

26 Luglio 2018

Dal 1° luglio 2018, le cessioni di benzina o gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori (a eccezione delle cessioni di carburanti per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione) devono essere documentati mediante fattura elettronica.

Ciò significa che chi acquista benzina o gasolio per autotrazione presso soggetti diversi dai distributori stradali (ad esempio, le imprese e i professionisti che acquistano i prodotti dal grossista o dalla compagnia petrolifera, sulla base di contratti di somministrazione “a catena”, c.d. netting) deve essere in grado di ricevere, gestire e conservare fatture in formato elettronico.

Bisogna però specificare che l’obbligo anticipato di fattura elettronica riguarda solo la benzina e il gasolio (con esclusione, quindi, di altri carburanti, quali il GPL o il cherosene) destinati a mezzi che circolano per strada (sono fuori dall’obbligo i carburanti per riscaldamento, veicoli agricoli, imbarcazioni e aerei).

È stato, invece, rinviato al 1° gennaio 2019 l’obbligo di documentare con fattura elettronica gli acquisti di carburante effettuati presso i distributori stradali: sino al 31 dicembre 2018, dunque, i titolari di partita Iva che acquistano benzina o carburante nell’esercizio della propria impresa, arte e professione possono continuare a utilizzare la carta carburante, mentre dal 1° gennaio dovranno richiedere al gestore dell’impianto il rilascio di fattura in formato elettronico.

In ogni caso, a far data dal 1° luglio 2018, la deducibilità del costo di acquisto del carburante per autotrazione e la detraibilità della relativa Iva sono concessi soltanto qualora il pagamento sia stato effettuato con mezzi tracciabili.

Al riguardo, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che il pagamento può essere effettuato con qualsiasi mezzo diverso dal denaro contante: carte di credito, di debito o prepagate; assegni, bancari e postali, circolari e non; vaglia cambiari e postali; addebito diretto; bonifico bancario o postale; bollettino postale; app su smartphone che consentano un’immediata riconducibilità al conto corrente dell’acquirente.

Occorre dunque ricordare che, anche se si continua a utilizzare la carta carburante, il pagamento di benzina e gasolio non può più avvenire in contanti.

Studio Legale UBFP

Via XX Settembre 33 int. 3
16121 Genova,Italia
Tel. +39 010 8570717
segreteria@ubf-lex.it


Via Fabio Filzi 2
20124 Milano,Italia
Tel. +39 02 87165991