NewsPubblicato il provvedimento dell’Agenzia delle entrate che definisce le modalità operative per la definizione degli avvisi di accertamento

15 Novembre 2018

L’Agenzia delle entrate, d’intesa con l’Agenzia delle dogane, ha pubblicato il provvedimento, 9 ottobre 2018, n. 298724, con cui definisce le disposizioni di attuazione dell’art. 2 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 (c.d. decreto fiscale), riguardante la possibilità definire gli avvisi di accertamento con il pagamento del solo tributo contestato.

Per quanto concerne l’ambito oggettivo di applicazione, sono definibili sia gli atti emessi dall’Agenzia delle entrate che quelli notificati dalle dogane.

In particolare, a norma del nuovo istituto, sono sanabili:

– gli avvisi di accertamento, avvisi di rettifica e di liquidazione e agli atti di recupero notificati entro il 24 ottobre 2018, non impugnati ed ancora impugnabili alla stessa data. Sono altresì definibili gli avvisi di accertamento per i quali è stata presentata istanza di adesione entro il 24 ottobre ma non è stato notificato l’invito al contraddittorio entro la stessa data;

– gli inviti al contraddittorio notificati entro il 24 ottobre 2018 dall’Agenzia delle entrate, per i quali alla predetta data non è stato ancora sottoscritto e perfezionato un avviso di accertamento con adesione o notificato un avviso di accertamento;

– gli accertamenti con adesione sottoscritti con l’Agenzia delle entrate entro il 24 ottobre 2018, non perfezionati e ancora perfezionabili alla stessa data.

In merito alle modalità di versamento, il provvedimento sottolinea che sono integralmente e complessivamente dovuti tutti i tributi ed eventuali contributi indicati nell’atto oggetto di definizione, con esclusione solo degli importi per sanzioni amministrative e interessi.

Sono, altresì, definibili anche atti contenenti le sole sanzioni e, in tal caso, il contribuente manifesta la volontà di aderire alla sanatoria tramite comunicazione in carta libera da presentare all’ufficio competente entro lo stesso termine previsto per il versamento per ciascun procedimento, direttamente o tramite raccomandata a/r o all’indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) dell’ufficio competente.

Per la definizione agevolata degli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e di liquidazione, il contribuente utilizza i dati presenti nel prospetto per la compilazione del modello F24 o modello F23 ricevuto unitamente all’atto da definire, indicando i codici tributo relativi alle somme, il codice atto o il numero di riferimento, il codice ufficio e, con esclusivo riguardo al modello F24, l’anno di riferimento.

La definizione si perfeziona con il versamento in unica soluzione o della prima rata entro il termine del 23 novembre 2018 o, se più ampio, entro il termine utile per la proposizione del ricorso (entro il centocinquantesimo giorno dalla notifica dell’atto in caso di termine sospeso per l’adesione).

La definizione degli inviti al contraddittorio si perfeziona con il versamento in unica soluzione o della prima rata entro il termine del 23 novembre 2018.

Si noti, inoltre, che la definizione degli accertamenti con adesione sottoscritti con l’Agenzia si sarebbe dovuta perfezionare già entro il 13 novembre scorso.

In caso di pagamento rateale, il versamento delle somme può essere effettuato con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo.

Entro dieci giorni dal versamento in unica soluzione o della prima rata, il contribuente consegna all’ufficio competente la quietanza dell’avvenuto pagamento.

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