NewsIl ritrovamento di appunti contenenti una c.d. contabilità parallela legittima l’accertamento induttivo

13 Maggio 2019

Il ritrovamento da parte dei verificatori di appunti contenenti dati contabili non registrati costituisce un indizio grave, preciso e concordante ed è sufficiente a giustificare l’esistenza di ricavi non dichiarati.

Queste le conclusioni della sentenza della Corte di Cassazione 22 marzo 2019, n. 8184, che ha confermato la legittimità del controllo dell’Agenzia delle entrate nei casi in cui siano rinvenuti presso la sede del contribuente dati contabili non dichiarati.

A parere della Suprema Corte, infatti, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la contabilità in nero, costituita da appunti personali e da informazioni dell’imprenditore, rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, prescritti dall’art. 39, d.p.r. 600 del 1973.

A tale proposito, nella nozione di scritture contabili, disciplinate dagli artt. 2709 c.c. e s.s., devono ricomprendersi tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti d’impresa, ovvero rappresentino la situazione patrimoniale dell’imprenditore ed il risultato economico dell’attività svolta, spettando poi al contribuente l’onere di fornire adeguata prova contraria.

Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha precisato che gli appunti dell’imprenditore hanno consentito ai verificatori: a) di individuare una contabilità parallela; b) di riscontrare la corrispondenza di alcune poste contabili tra la contabilità ufficiale e quella parallela; c) di constatare che la contabilità parallela era stata redatta con la stessa metodologia di quella ufficiale; d) di dimostrare puntualmente le omissioni contabili e le ragioni che hanno permesso ai verificatori di giustificare l’utilizzo dell’accertamento induttivo.

Si tratta soltanto dell’ultima di una serie di sentenze che decretano la piena attendibilità di appunti informali per legittimare l’accertamento induttivo delle imposte e che affermano come il rinvenimento di una contabilità informale, tenuta per esempio su un brogliaccio, costituisce indizio grave, preciso e concordante dell’esistenza di imponibili non dichiarati.

Spetta invece al contribuente fornire adeguata prova contraria in merito alla non rilevanza fiscale dei dati rinvenuti dall’Amministrazione finanziaria.

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