NewsSì ai certificati di origine a posteriori

13 Maggio 2019

Le società importatrici possono utilizzare un certificato di origine preferenziale sostitutivo a posteriori (issued retrospectively) se quello esibito all’atto dell’importazione è stato rifiutato per un motivo tecnico, consistente nella diversità del timbro apposto dalle autorità estere rispetto a quello precedentemente comunicato in via ufficiale dallo Stato di esportazione.

Tale principio è stato espresso dalla Corte di Cassazione, che, con la sentenza 3 maggio 2019, n. 11627, si è pronunciata sull’ammissibilità dei certificati di origine (Form A) sostitutivi, che l’operatore economico produce dopo l’accettazione della dichiarazione in dogana.

In particolare, nel caso di specie, una società aveva curato l’importazione di beni di origine venezuelana (Paese rientrante nel Sistema delle preferenze generalizzate, SPG), presentando Form A, con la conseguente esenzione dal dazio.

A seguito di un controllo, l’Agenzia delle dogane aveva preteso i maggiori diritti, avendo riscontrato l’irregolarità del certificato, a causa della non corrispondenza del timbro apposto sul documento rispetto a quello comunicato in via ufficiale.

Nel corso del giudizio di primo grado, l’operatore ha presentato certificati sostitutivi, rilasciati dalle autorità estere, le quali, interpellate dall’Ufficio, avevano confermato la genuinità e la veridicità della documentazione.

Ciò nondimeno, l’Agenzia ha mantenuto ferma la pretesa impositiva, sull’assunto secondo cui non avrebbe efficacia sanante il Form A prodotto ex post se non in circostanze tassative espressamente previste dal legislatore unionale.

Al riguardo, secondo il previgente art. 85, Reg. CEE 2454/93 (vigente all’epoca dei fatti; attuale art. 74, par. 2 e 3, Reg. Ue 2447/2015, Re) il rilascio del certificato di origine dopo l’esportazione verso l’Unione europea è consentita se non è stato in precedenza emesso per errori od omissioni involontari (o per altre circostanze particolari) ovvero se è debitamente dimostrato alla Dogana che “è stato rilasciato un certificato di origine, modulo A, il quale non è stato accettato all’atto dell’importazione per motivi tecnici”.

Si tratta di ipotesi eccezionali, che, come tali, devono essere interpretate restrittivamente, in quanto, in linea di principio, la prova di origine preferenziale deve essere rilasciata appena effettuata l’esportazione effettiva delle merci (attuale art. 74, par. 2, primo periodo, Re).

La circostanza derogatoria che consente il rilascio ex post del certificato di origine si verifica allorquando il Forma A non sia stato accettato all’importazione per “ragioni tecniche”.

Secondo la Corte di Giustizia, in queste ipotesi deve essere ricompreso il caso in cui sia stato apposto un timbro non corrispondente al facsimile trasmesso dalle autorità dello Stato di esportazione, sicché l’importatore può legittimamente richiedere il rilascio di un certificato a posteriori (Corte di Giust., C-175/12, pp. 55 e 56).

In altri termini, la diversità del timbro presente sul Form A rispetto a quello trasmesso in via ufficiale integra una “ragione tecnica” che giustifica l’emissione ex post dei certificati di origine.

Sulla base di tale giurisprudenza, la Corte di Cassazione, affermando il seguente principio di diritto, ha chiarito che “in tema di misure preferenziali, posto che, in linea di principio, occorre che, perché possa essere presentato alle autorità doganali dello Stato d’importazione, il certificato di origine sia stato rilasciato appena effettuata l’esportazione effettiva delle merci, è possibile l’emissione di certificato sostitutivo ex post allorquando quello sostituito sia stato rifiutato dall’autorità doganale dello Stato d’importazione per l’apposizione di un timbro diverso da quello comunicato dallo Stato d’esportazione, rientrante nel novero delle ragioni tecniche, che consentono la deroga alla regola generale”.

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