In tema di cessioni intracomunitarie, ai fini della non imponibilità dell’Iva, assume fondamentale importanza la prova di uscita della merce dal territorio nazionale.
Sino a ora, tuttavia, né il legislatore comunitario, né quello nazionale erano intervenuti disciplinando in maniera chiara quali documenti esibire per provare l’effettivo trasporto dei beni verso lo Stato dell’acquirente.
In tale contesto, il Regolamento 4 dicembre 2018, n. 1912, modificando il regolamento n. 282 del 2011, con l’aggiunta dell’art. 45 bis, ha finalmente previsto quale sia la documentazione necessaria a provare l’uscita dei beni dal territorio dello Stato a seconda che il trasporto sia curato dal cedente o dal cessionario.
Tabella esplicativa delle casistiche in cui ricorre la presunzione di cessione intracomunitaria.
Caso 1 | Caso 2 |
Il venditore certifica che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da un terzo per suo conto ed è in possesso: | Il venditore certifica che i beni sono stati trasportati dal cessionario o da un terzo per suo conto ed è in possesso di: |
– di due degli elementi di prova non contraddittori di cui alla tabella A, rilasciati da due diverse parti indipendenti e dal venditore e dall’acquirente | – una dichiarazione scritta dall’acquirente, ricevuta entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione, che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti dall’acquirente, o da un terzo per suo conto, e che identifica lo stato membro di destinazione dei beni.
Tale dichiarazione scritta deve contenere: – la data di rilascio; – nome e indirizzo dell’acquirente; – la quantità e la natura dei beni; – la data e il luogo di arrivo dei beni; – nel caso di mezzi di trasporto il numero di identificazione del mezzo di trasporto; – identificazione della persona che accetta i beni per conto dell’acquirente. |
– di uno qualsiasi dei singoli elementi di prova di cui alla tabella A in combinazione con uno qualsiasi degli elementi di prova di cui alla tabella B, non contraddittori, che confermano la spedizione o il trasporto e sempre rilasciate da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra, dal venditore e dall’acquirente | – uno qualsiasi dei singoli elementi di prova di cui alla tabella A in combinazione con uno qualsiasi degli elementi di prova di cui alla tabella B, non contraddittori, che confermano la spedizione o il trasporto e sempre rilasciate da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra, dal venditore e dall’acquirente |
Tabella A | Tabella B |
Documento o lettera CMR firmato. Il CMR contiene i dati della spedizione e le firme dei soggetti coinvolti, cioè il cedente, il vettore e il cessionario | Polizza assicurativa relativa alla spedizione o trasporto dei beni |
Polizza di carico | Documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione |
Fattura di trasporto aereo | Ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito di beni in tale Stato membro. |
Fattura emessa dallo spedizioniere |