NewsI chiarimenti della Dogana per le esportazioni Ex Works o mediante rappresentante fiscale

21 Giugno 2019

L’Agenzia delle dogane, con la nota 22 maggio 2019, prot. n. 16302/Ru, ha chiarito le modalità di compilazione della dichiarazione doganale di esportazione in occasione di cessione di beni con condizione di vendita Ex Works o attraverso rappresentante fiscale.

L’art. 1, Reg. Ue 2446/2015 (Rd), così come modificato dal Reg. 1063/2018, definisce «esportatore» il soggetto stabilito nel territorio doganale dell’Unione che ha la facoltà di decidere e ha deciso che le merci devono essere esportate ovvero, in caso di persona non stabilita, “qualsiasi persona stabilita nel territorio doganale dell’Unione che è parte del contratto in virtù del quale le merci devono uscire da tale territorio doganale”.

Tale norma, in vigore dal 31 luglio 2018, a differenza della disposizione previgente (cfr., Agenzia delle dogane, nota n. 70662/2016), richiede che l’esportatore, oltre a essere un soggetto stabilito nel territorio doganale, disponga anche della facoltà di decidere che le merci devono uscire dall’Unione europea.

Di conseguenza, nel caso di cessioni all’esportazione ai sensi dell’art. 8, primo comma, lett. a), d.p.r. 633 del 1972, in cui il trasporto avviene in nome e per conto del cedente nazionale, l’esportatore ai fini doganali coincide con l’esportatore ai fini Iva, con la conseguenza che il soggetto che figura nella casella 2 della dichiarazione (Dau) è il medesimo che si crea plafond.

Nel caso di esportazione effettuata da un soggetto estero non stabilito nel territorio comunitario, invece, il nuovo art. 1, Reg. Ue 2446/2015 prevede che l’esportatore può essere identificato nella persona stabilita, che è parte del contratto in virtù del quale le merci devono uscire dal territorio doganale.

Di conseguenza, nelle transazioni commerciali aventi a oggetto merci destinate all’estero con condizioni di vendita ex works, in cui il potere di decidere che i beni devono uscire dal territorio comunitario è nella mani dell’acquirente stabilito in un Paese terzo (art. 8, c. 1, lett. b), d.p.r. 633/1972), ovvero nelle operazioni realizzate da una società extracomunitaria per tramite del proprio rappresentante fiscale nazionale, né il primo né il secondo soggetto potrebbero assumere, ai fini doganali, la veste di esportatore e figurare nelle dichiarazioni di esportazione, non essendo stabiliti nell’Ue.

Al riguardo, l’Agenzia delle dogane, con la nota 15 ottobre 2018, prot. n. 112029, assumendo a esempio le operazioni ex works, ha chiarito che “applicando quanto previsto dal secondo paragrafo della lettera b) dell’art. 1, punto 19 del RD, il venditore/cedente stabilito nella UE o anche un altro soggetto come ad esempio il vettore, in quanto parte del contratto sulla base del quale le merci devono uscire dal territorio doganale dell’Unione, può essere qualificato come esportatore”.

In altri termini, secondo la nuova disciplina, la persona indicata nella casella 2 del Dau deve essere sempre un soggetto stabilito nell’Unione europea, che è “parte del contratto in virtù del quale le merci devono uscire da tale territorio doganale”.

In tali circostanze, tuttavia, si ravvisa uno scostamento tra la nozione di esportatore ai fini doganali e quella ai fini Iva, con la conseguenza che, nella casella 2 del Dau, comparirebbe un soggetto diverso (es. il vettore) da colui che si è creato plafond a seguito della cessione (i.e. il cedente nazionale nelle vendite con consegna ex works o il rappresentante fiscale del soggetto extra-Ue).

Con la nota del 22 maggio scorso, in relazione alle operazioni ex works l’Agenzia delle dogane ha affermato che la soluzione potrebbe consistere “nell’indicazione al campo 44 del Dau degli estremi della fattura non imponibile emessa dal cedente e con contestuale indicazione della partita Iva dello stesso”; mentre, nelle esportazioni realizzate da una società extra-Ue tramite il proprio rappresentante fiscale “il campo 44 potrebbe recare oltre agli estremi della fattura non imponibile emessa dal rappresentante anche l’indicazione del codice certificato 02YY seguito dalla partita Iva del rappresentante fiscale”.

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