NewsAccordo Ue-Singapore: necessario lo status di Esportatore autorizzato per godere delle agevolazioni daziarie

13 Dicembre 2019

Importanti novità per le imprese italiane che esportano verso Singapore a seguito dell’entrata in vigore, il 21 novembre scorso, dell’Accordo di libero scambio concluso con l’Unione europea.

L’accordo commerciale Ue-Singapore è un accordo bilaterale che apre le porte agli operatori europei non solo del mercato locale singaporiano ma del più vasto mercato del sud-est asiatico, accessibile tramite tale Paese.

Oltre alla eliminazione dei dazi doganali e degli ostacoli non tariffari agli scambi di beni e servizi, infatti, l’Accordo contiene disposizioni importanti sulla tutela della proprietà intellettuale, la liberalizzazione degli investimenti, gli appalti pubblici, la concorrenza e lo sviluppo sostenibile.

Dal punto di vista doganale, in particolare, l’accordo è volto a facilitare gli scambi commerciali, a rafforzare la cooperazione tra i Paesi contraenti e prevede l’eliminazione, da parte di Singapore, dei dazi rimanenti sui prodotti Ue mentre, dal lato europeo, la rimozione immediata dell’80% dei dazi sulle merci singaporiane importate oltre l’eliminazione progressiva dei rimanenti dazi nell’arco dei tre o cinque anni successivi all’entrata in vigore.

Affinché i prodotti originari dell’UE e di Singapore possano beneficiare del trattamento daziario agevolato, occorre che l’operatore attesti la loro origine preferenziale mediante la presentazione di dichiarazione su fattura o su altro documento commerciale che descriva dettagliatamente le merci.

Tale dichiarazione di origine, per le spedizioni di valore superiore a 6000 euro, può essere rilasciata soltanto da un cd. “Esportatore autorizzato”.

Come noto, per ottenere lo status di Esportatore autorizzato, l’esportatore richiedente dovrà presentare un’istanza presso la Dogana competente e offrire tutte le garanzie necessarie all’accertamento del carattere originario dei prodotti. Come nell’Accordo in vigore con la Repubblica di Corea, anche per Singapore non è richiesto il requisito della frequenza delle esportazioni.

In virtù di quanto sopra, pertanto, diventa fondamentale, per gli esportatori che intendono godere delle agevolazioni tariffarie stabilite tra Ue-Singapore, svolgere una completa due diligence dei propri flussi e ottenere la qualifica di esportatore autorizzato.

 

Studio Legale UBFP

Via XX Settembre 33 int. 3
16121 Genova,Italia
Tel. +39 010 8570717
segreteria@ubf-lex.it


Via Fabio Filzi 2
20124 Milano,Italia
Tel. +39 02 87165991