Il soggetto titolato a recuperare l’Iva assolta in dogana al momento dell’importazione è solamente il destinatario delle merci impiegate nell’esercizio della propria attività che, previa registrazione della bolletta doganale nel registro degli acquisti, può detrarre l’imposta assolta.
Queste le conclusioni a cui è giunta l’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 13 gennaio 2020, n. 4, con cui ha specificato che, ai fini Iva, il debitore dell’imposta è sempre l’effettivo proprietario della merce e non l’intermediario che agisce come rappresentante indiretto.
A tale proposito, il documento di prassi in commento ha precisato che l’importazione si considera effettuata all’atto dell’accettazione della dichiarazione da parte dell’autorità doganale che provvede a riscuotere anche la corrispondente imposta.
Al pagamento dei diritti doganali sono tenuti il proprietario della merce e, solidalmente, tutti coloro per conto dei quali la merce è stata importata.
In particolare, per individuare il soggetto obbligato, le disposizioni unionali non fanno riferimento né all’importatore né al proprietario dei beni ma al dichiarante in dogana e alla mera disponibilità della merce (art. 77, Reg. (UE) n. 952 del 2013, cdu).
Il versamento dell’Iva è, pertanto, eseguito dal titolare dei prodotti o dal soggetto tramite il quale si effettua l’importazione come, ad esempio, uno spedizioniere.
Sul punto è stato precisato che, ai fini dell’Iva, il debitore è sempre l’effettivo proprietario dei beni e non l’intermediario che agisce come rappresentante indiretto obbligato solidalmente al pagamento dei diritti doganali al momento dell’entrata nel territorio doganale.
Ciò in quanto l’art. 19 del d.p.r. 633 del 1972, espressamente dispone che è ammesso in detrazione, dall’ammontare dell’imposta relativa alle operazioni effettuate, l’Iva assolta o dovuta dal contribuente in relazione ai beni importati, ove con la locuzione contribuente non può che riferirsi all’effettivo importatore, vale a dire al destinatario delle merci, quale risulta dalla fattura estera di acquisto, che rappresenta l’unico soggetto legittimato all’esercizio del diritto di detrazione della relativa imposta.
Ne consegue che la facoltà del proprietario effettivo delle merci all’esercizio del diritto di detrazione dell’Iva pagata dallo spedizioniere, incaricato dell’effettuazione delle operazioni doganali di importazione di beni, trova legittimazione tutte le volte in cui la sua identità venga verificata attraverso il collegamento soggettivo tra il documento doganale e la fattura estera.
Lo spedizioniere che ha anticipato l’Iva per conto dell’importatore deve, pertanto, recuperarla da quest’ultimo, giacché sul rappresentante non può sorgere il diritto alla detrazione o al rimborso.